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L  E G G I  -  C I R C O L A R I    

 

 

bulletLicenza collezione armi comuni
bullet Caricatori non catalogati
bulletDenuncia caricatori supplementari
bulletRicarica delle cartucce
bulletBossoli per armi portatili da guerra sparati
bullet Trasporto di armi comuni da sparo
bulletRinvenimento di armi comuni da sparo
bulletCollezione più di un esemplare di armi dello stesso modello
bulletCalibri per armi a canna rigata utilizzabili per caccia
bulletRegolamento sulle armi ad aria compressa e avancarica
bulletReintegro polveri da sparo e munizioni
bulletNon si deve denunciare il consumo di munizioni
bulletCessione di armi "mortis causa"
bulletCircolare su licenze in materia di armi 9-5-2003
bulletCircolare su estensione del numero detenibile di cartucce per pistola
bulletTULPS Testo Unico Leggi di Pubblica Sicirezza
bulletTesto Regolamento TULPS (solo parte sulle armi)
bulletTesto Regolamento TULPS (completo)
bulletTesto legge 110/75 in vigore
bulletTesto legge 157/92 Norme protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio
bulletMODULISTICA PER LICENZE E DENUNCIA ARMI

 

 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 2001, n. 311. e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n°178 del 2/8/2001.  Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attivita' disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonche' al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78 e 108, allegato 1 della legge n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato 1 della legge n. 50/1999). (G.U. 2 agosto 2001 n. 178)

Nota: Nel decreto di cui sopra, in particolare nell'articolo 3, sono riportate delle modifiche importanti. Infatti viene chiarito  che non si deve più rinnovare ogni anno la licenza di collezione che pertanto diviene permanente, quindi non si deve più pagare la relativa marca da bollo annuale. Tuttavia non viene ancora chiarita la possibilità o meno di utilizzare le armi in collezione per uso sportivo. 

 

Ministero dell'Interno - Telex N° 080575559/c25101.10100(1) in data 16.11.2000 - Caricatori non catalogati

"E' stato ribadito che i caricatori per armi comuni da sparo sono da considerare quali parti di armi comune purché abbiano la capienza prevista nella catalogazione dell'arma a cui sono destinati. Nel caso invece abbiano capienza superiore detti caricatori sono da qualificare come parti di armi da guerra, ricadendo così sotto la specifica disciplina per queste previste".

Nota di E. Mori

Il telex di cui sopra è stato diffuso dal ministero alle Questure e, nella sua sinteticità è stato equivocato. Il Ministero, come da informazioni dirette da me assunte, non intendeva fare affermazioni di carattere generale, ma rispondere solo ad uno specifico quesito pervenutogli dalla Questura di Brescia. Infatti è del tutto pacifico che l'affermazione del ministero è esatta solo con riferimento ai fucili da guerra che sono stati civilizzati come semiautomatici conservando il calibro militare e che sono stati catalogati come armi comuni imponendo la limitazione dei colpi contenuti nel caricatore. In questo caso il caricatore originario rimane parte di arma da guerra e, se montato sul fucile civilizzato, lo fa considerare tutto come arma da guerra.
È però altrettanto ovvio che la catalogazione non impone di montare sull'arma catalogata caricatori diversi da quelli originali, ma solo che questi vengano ridotti al numero di colpi prescritto. Perciò se il caricatore è stato ridotto con congrua tecnica (tale da rendere estremamente difficile la modifica inversa) a contenere solo tale numero di colpi, a nulla rileva la sua capacità originaria. Per le altre armi comuni da sparo munite di caricatore occorre poi distinguere la detenzione del caricatore non catalogato dal fatto di impiegarlo su di un'arma catalogata.
La legge (art. 14 L. 110/1975) stabilisce solamente che le canne da presentare al Banco di Prova devono essere conformi ai tipi catalogati e da ciò si può dedurre che non esiste un divieto di produzione o importazione di parti di arma non catalogate, se diverse dalla canna.
Nel momento però che la parte essenziale non catalogata viene impiegata su di un 'arma catalogata si dovrà affrontare il problema se ciò comporta una alterazione dell'arma vietata dall'art. 3 della legge 110/1975. Si avrà alterazione, ad esempio, se il caricatore contiene un maggior numero di colpi; non si avrà alterazione se il caricatore contiene un numero minore di colpi.

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Ministero dell'Interno. Quesito 559/C.16105,XV.H.MASS(39) del 22 marzo 1999 in merito all'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 47 TULPS per l'attività di ricarica delle cartucce da parte di privati.

Con riferimento al quesito indicato in oggetto, si rileva che l'attività di ricarica di munizioni ad opera di privati, pur non essendo espressamente disciplinata, non incontra specifici divieti normativi.
Essa pertanto non appare illecita, purché sia espletata alle condizioni di legge, con particolare riguardo alla legittimazione all'acquisto di esplosivo (art. 55 TULPS), agli obblighi di denuncia (art. 38 TULPS), ai quantitativi di polveri (5 Kg.), bossoli e inneschi (illimitati) e cartucce detenibili senza licenza (art. 97 Reg. TULPS e 38 TULPS) ed ai maggiori quantitativi detenibili con licenza prefettizia (art. 50 TULPS e art. 97/3 Reg. TULPS) Si osserva infine che le disposizioni di cui alla L. 6.12.93 n. 509 "Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile" riguardano esclusivamente le munizioni destinate al commercio e non già quelle frutto delle attività di ricarica privata.

Nota di E. Mori

Risposta corretta. Ciò che stupisce è che vi sia un funzionario di questura che si è fatta sorgere nella scarna mente l'idea che la ricarica fosse vietata e che il Ministero non lo abbia subito allontanato dall'ufficio che ricopre, invece di perder tempo a rispondergli! .

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MINISTERO DELL'INTERNO - N.559/C-50,133-E-99, 22 marzo 1999
OGGETTO: Bossoli per armi portatili da guerra sparati. Quesito.

ALL'ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO, DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI E MATERIALI.
Reparto Materiali per il combattimento.
Ufficio Armamento
R 0 M A

Con la nota in riferimento codesto Ispettorato ha chiesto di conoscere se i bossoli risultanti dallo sparo di munizioni per arma da guerra portatile individuale debbano ricomprendersi tra le parti di munizioni da guerra ai sensi dell'art, 1, 3° comma, legge 18 aprile 1975, n. 110.

Al riguardo. si comunica che la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, nella seduta del 3 marzo 1999, considerato che le munizioni destinate alle armi da guerra sono prodotte in risposta a rigorosi capitolati emessi dall'Amministrazione Difesa e di conseguenza una cartuccia allestita ricaricando un bossolo usato di provenienza militare non sarebbe destinabile al caricamento delle armi da guerra, ha espresso il parere, condiviso da questo Ministero, che in relazione al 3° comma dell'art. 1 della legge 110/75, i bossoli in argomento non possono essere considerati parti di munizioni per armi da guerra mancando il requisito della destinazione, espressamente previsto dalla norma; ad essi, piuttosto, appaiono applicabili le previsioni di cui all'art. 97 del Regolamento al T.U.L.P.S. (liberamente detenibili in numero illimitato, ancorché preinnescati), posto che la loro disponibilità derivi da ordinaria procedura di alienazione da parte dell' Amministrazione Difesa o da rinvenimento quali "res derelictae".

Si gradirà un cortese cenno di ricevuta.

               IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
                             (Maddalena)

NOTA di E. Mori
Ottima e corretta risposta del Ministero dell'Interno che ha rimediato ad anni di affermazioni insensate della giurisprudenza, propensa a ritenere che un bossolo acquisisse ineffabili ed ineliminabili capacità distruttive , solo perché recante il marchio dell'esercito!
E si badi che il Ministero della Difesa, che non navia nell'oro, era stato costretto da queste insensate affermazioni, ad acquistare macchine apposite per demolire i singoli bossoli perché il cederli semplicemente al rottamaio avrebbe potuto essere considerato come traffico di materaile di armamento!

Il Ministero rileva ora che la guerra non si fa certo con le cartucce ricaricate e che perciò un bossolo di ottone usato è un pezzo di ottone e basta.
Il parere ha esamianto solo i bososli per armi portatili, ma si applica, a maggior ragione, ai bossoli per armi pesanti, buoni solo per farne portaombrelli.
Si spera che con questa circolare cessi l'ignominia di veder condannare dei soldati di leva perché si sono portati a casa un bossolo per ricordo.

Il parere del Ministero dell'Interno è stato recepito dal Ministero della Difesa che ha già provveduto a "liberare" i bossoli.

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MINISTERO DELL'INTERNO - CIRCOLARE 559/C-3159-10100(1) del 17 febbraio 1998, avente per oggetto: Trasporto di armi comuni da sparo.

Sono pervenuti a questo Ministero quesiti in merito al trasporto delle armi comuni da sparo. È stato chiesto, in particolare, se al titolare della licenza di porto di fucile per tiro a volo sia consentito trasportare armi comuni da sparo diverse da quelle utilizzate per detta attività sportiva.

Premesso che il trasporto di un'arma ne concretizza il trasferimento da un luogo ad un altro "come oggetto inerte e non suscettibile d'uso", in assenza quindi della pronta disponibilità che caratterizza il porto, al fine di definire un indirizzo univoco su di un argomento che riveste interesse generale, si forniscono i seguenti chiarimenti.

a) I titolari di licenza di porto d'armi di cui all'art. 42 TULPS (porto di arma corta per difesa personale, porto di bastone animato e porto d'armi lunghe da fuoco, ivi comprese quelle a canna rigata) possono:

-­ portare il tipo o i tipi d'armi indicati nell'autorizzazione,

-­ trasportare e acquistare tutte le armi comuni da sparo.

Si rammenta che i titolari di porto di pistola o rivoltella per difesa personale sono legittimati al porto anche contemporaneo delle armi corte detenute in forza della sola denuncia, sino al numero massimo (tre) previsto dal 6° comma dell'art. 10 della L. 110/1975, così come modificato dall'art. 4 L. 21 febbraio 1990 n. 36.

b) I titolari di licenza di porto d'armi lunghe da fuoco con canna ed anima liscia di cui alla legge 323/69 (tiro a volo), possono:

- portare il tipo d'arma oggetto dell'autorizzazione,

- trasportare e acquisire tutte le armi comuni da sparo.

c) I titolari di licenza di trasporto delle armi di cui all'art. 3 della legge 25 marzo 1986 n. 85 (armi per uso sportivo), possono trasportare esclusivamente le armi da sparo lunghe e corte classificate sportive ed inserite nell'apposito elenco annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

d) I titolari della carta di riconoscimento di cui all'art. 70 del Regolamento di esecuzione al TULPS (c. d. carta verde), possono trasportare dal luogo di detenzione alla sezione (o sezioni) del tiro a segno nazionale cui sono iscritti, tutte le armi comuni da sparo utilizzabili nella o nelle sezioni di appartenenza.

e) I titolari della licenza di collezione di cui al terzo comma dell'art. 32 del TULPS possono trasportare, acquistare e vendere le armi di cui all'art. 1 del DM 14 aprile 1982 (antiche, artistiche o rare d'importanza storica).

f) I titolari di Nulla Osta all'acquisto ex art. 35 TULPS possono trasportare dall'armeria al luogo di detenzione l'arma o le armi comuni oggetto del N.O. o, nel caso di cessione tra privati, trasportare le stesse tra i rispettivi luoghi di detenzione. Di ciò i sigg. Questori faranno apposita menzione nel N.O. che consegneranno al richiedente in duplice copia, una delle quali destinata ad accompagnare le armi durante il trasporto.

g) I titolari di Carta europea d'arma da fuoco residenti in altro stato della CEE possono:

1. Qualora interessati all'esercizio dell'attività venatoria in Italia ed autorizzati al medesimo esercizio nel paese di provenienza:

-­ introdurre ("trasferire"), trasportare sul territorio nazionale e riesportare ("ritrasferire"), entro un anno, le anni lunghe da fuoco iscritte nella Carta, considerate mezzi di caccia a mente dell'art. 13 della L.157/92, nel numero massimo consentito (tre armi e mille cartucce per dette);

-- portare, nei periodi e nei luoghi in cui la caccia è permessa sul territorio nazionale, le armi suddette -- osservato il disposto dell'art. 12/8° L. 157/92 (polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi) e dell'art. 12/12° (tesserino rilasciato dalla Regione prescelta per l'esercizio dell'attività venatoria) -­ e gli strumenti di cui al 6° comma dell'art. 16 della legge citata (utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie);

2. Qualora interessati all'esercizio di attività sportiva:

-- trasferire, trasportare sul territorio nazionale e ritrasferire entro un armo le armi da sparo lunghe e corte, iscritte nella Carta, classificate sportive ed inserite nell'apposito elenco annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, nel numero massimo consentito (tre armi e mille cartucce per dette), osservato il disposto dell'art. 4 del D.M. 5 Giugno 1978 (dichiarazione rilasciata dall'Unione Italiana Tiro a Segno o della Federazione Italiana Tiro a Volo in merito alle gare, alle armi ed alle munizioni prescritte), cosi come modificato dal D.M. 635/96, art. 6, punto 1, lettera b).

-­ portare le armi suddette esclusivamente nell'ambito dell'attività sportiva, osservato il disposto dell'art. 4 del D.M. 5 giugno 1978 e citata modificazione.

3. Qualora interessati al porto o al trasporto per motivi diversi da quelli sopra indicati:

-­ trasferire, trasportare nel territorio nazionale e ritrasferire entro un anno, le armi comuni da sparo lunghe e corte nel numero massimo consentito (sei armi, duecento cartucce a palla per armi corte e millecinquecento cartucce da caccia), osservato il disposto di cui all'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1992. n. 527 (concessione dell'accordo preventivo da parte del Questore e trascrizione sulla Carta degli estremi dell'autorizzazione emessa dal Capo della Polizia ­ direttore generale della pubblica sicurezza);

­- portare le armi consentite, ottenuta l'autorizzazione del Capo della Polizia di cui sopra, in esito alle indicazioni fornite dal richiedente a' sensi del D.M. 30 ottobre 1996 n. 635 (contenuto della domanda e requisiti).

h) I titolari dell'autorizzazione all'importazione temporanea di armi comuni da sparo e relative munizioni per l'esercizio dell'attività venatoria o sportiva, ai sensi del D.M. 5 giugno 1978, possono:

-­ importare, trasportare e riesportare entro 90 giorni, armi lunghe da fuoco considerate mezzi di caccia a mente dell'art. 13 della L. 157/92, nel numero massimo consentito (due armi e duecento cartucce per dette) dal confine al luogo o ai luoghi ove intendono svolgere l'attività venatoria;

-­ importare, trasportare e riesportare entro 90 giorni armi da sparo lunghe e corte classificate sportive ed inserite nell'apposito elenco annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo nel numero massimo consentito (tre armi e mille cartucce per dette);

­- portare l'arma o le armi suddette esclusivamente nell'ambito dell'attività sportiva o nei periodi e nei luoghi in cui la caccia è permessa sul territorio nazionale.

Al di fuori dei casi anzi elencati, il trasporto deve essere effettuato previo avviso al Questore, a mente del 2° comma dell'art. 34 del TULPS, osservate le modalità di cui all'art. 18 L. 110/75 e le condizioni eventualmente imposte ex art. 53 del Reg. al TULPS.

Qualunque sia il titolo abilitativo il numero di armi comuni trasportabili per singola movimentazione non può essere superiore a 6 (sei).

La presente circolare sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

IL CAPO DELLA POLIZIA
Masone

 

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MINISTERO DELL'INTERNO - CIRCOLARE 559/C.12224/10100(2) 1
Roma, 21 luglio 1993,rif. n. 0355 div. amSoc. Cat. F1/93 del 16 aprile 1993, avente per oggetto: rinvenimento di armi comuni da sparo

MINISTERO DELL'INTERNO

Dipartimento della pubblica sicurezza
Direzione centrale affari generali
servizio polizia amm.va e sociale
div. Armi ed Esplosivi


559/C.12224/10100(2) 1
Roma, 21 luglio 1993

rif. n. 0355 div. amSoc. Cat. F1/93 del 16 aprile 1993

OGGETTO: rinvenimento di armi comuni da sparo

ALLA QUESTURA DI TRENTO

Si fa riferimento alla nota sopraindicata con la quale si chiede di conoscere se un'arma comune, rinvenuta da privati cittadini in occasione di lavori di restauro o ristrutturazione di immobili di loro proprietà, possa essere regolarmente detenuta, qualora la stessa non risulti essere stata utilizzata per commettere reati, risulti munita di tutti i dati identificativi e non vengano accertate cause ostative soggettive.
Al riguardo, si è dell'avviso che il deposito delle armi, ai sensi dell'art.20 della L. 18 aprile 1975 n°110, presso l'ufficio locale di pubblica sicurezza, da parte del soggetto che le ha rinvenute, comporti un controllo, sia sull'arma, sia sulla persona che dovrà detenerla.
Qualora dai suddetti accertamenti si evincesse che non esistono cause ostative soggettive, l'autorità competente, nel momento del ricevimento della denuncia, potrà autorizzare la detenzione dell'arma, ricorrendo, se ne ravvisa l'opportunità, all'esercizio della potestà prescrittiva prevista dall'art.9 del Tulps. Ad esempio, nel caso di soggetti che non posseggano l'idoneità al maneggio delle armi, c.d. capacità tecnica, di cui all'art. 8 della legge 110/75, potrà prescrivere che l'arma stessa possa essere detenuta senza il relativo munizionamento.

Firmato
Il capo della polizia

Nota: L'articolo 20 della legge 110/75, al quinto comma, dispone che "chiunque rinvenga un'arma o parti di essa è tenuto ad effettuarne immediatamente il deposito presso l'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al più vicino comando dei carabinieri che ne rilasciano apposita ricevuta". In molti casi le armi ritrovate sono state oggetto di "sequestro" e avviate alla distruzione in seguito ad una errata interpretazione della normativa. Con questa circolare si chiarisce che se non sussistono condizioni ostative le armi rinvenute possono essere denunciate e quindi detenute dal ritrovatore, anche se non titolare di porto d'armi.

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MINISTERO DELL?INTERNO - CIRCOLARE 557/PAS.9624-10100(2)1 Roma, 19 luglio 2004, avente per oggetto: rinvenimento armi. Quesito

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE


OGGETTO: Rinvenimento armi.Quesito

ALLA QUESTURA DI RIETI
E per conoscenza
AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA

La Questura in indirizzo ha posto a quest’Ufficio un quesito circa le modalità di “regolarizzazione” delle armi rinvenute da privati cittadini. A tale proposito si deve, in via preliminare, ricordare che l’articolo 20 della legge 18 aprile 1975, nr 110, prevede che “chiunque rinvenga un’arma o parti di essa è tenuto ad effettuarne immediatamente il deposito presso l’ufficio locale di P.S. o, in mancanza, presso il più vicino comando dei carabinieri che ne rilasciano apposita ricevuta”. Poiché, però, il cittadino potrebbe non avere titolo al trasporto di armi, l’arma rinvenuta potrebbe essere di tipo vietato (da guerra o clandestina) o, essere corpo di reato e come tale da sottoporre a perizie balistiche e dattiloscopiche, è opportuno che il predetto deposito sia effettuato avvalendosi, per il trasporto, dell’assistenza del personale dell’ufficio di polizia presso il quale lo stesso dovrà avvenire che, all’uopo, dovrà essere interessato, anche per le vie brevi, al fine delle necessarie intese. Mediante le procedure concordate, l’arma è, così, posta dalla forza di polizia a disposizione dell’Autorità provinciale di P.S. (Questore). In considerazione della particolare natura dei beni a cui si fa riferimento, tutte le norme del codice civile afferenti, devono però essere raccordate con le leggi di P.S , per cui, in tali casi, il Questore sostituisce il Sindaco quale autorità incaricata dalla predetta normativa a ricevere le cose oggetto di rinvenimento, per le specifiche competenze che la legge gli attribuisce in materia di armi. Successivamente, colui che ha effettuato il rinvenimento, potrà, qualora interessato, diventare il proprietario dell’arma secondo le procedure in seguito descritte, ricordando, però, che la possibilità di acquisire e detenere un’arma
può essere concessa solo ai titolari di una licenza di polizia in materia (porto d’armi o nulla osta), per i quali, quindi, l’Autorità di P.S. abbia verificato il possesso dei requisiti soggettivi (capacità tecnica e psico-fisica) previsti dalla normativa vigente.
Si possono prevedere due distinte ipotesi di rinvenimento, quello che avviene nella propria abitazione o nelle pertinenze di essa, diverso da quello che avviene, invece, su suolo pubblico. Nel primo caso, sempre che non sia possibile con i successivi accertamenti giungere all’individuazione del proprietario del bene, possono trovare applicazione le norme sul “possesso” (art. 1140 e seguenti del Codice Civile). Nell’altra ipotesi l’acquisto della proprietà è regolato dagli articoli 927-
930 del Codice Civile. Quindi, trascorso un anno dall’ultima pubblicazione all’albo comunale senza che nessuno si sia presentato in Questura a rivendicare la proprietà dell’arma, il ritrovatore ne diviene il proprietario. Diverso ancora è il caso dell’acquisto per successione “mortis causa”, per il quale si procederà in modo analogo alle cessioni tra vivi. Chi acquista la proprietà secondo le modalità di cui sopra potrà decidere se versare l’arma per la distruzione, detenerla personalmente o cederla a terzi, fermo restando che, se non può essere rilasciato il “nulla osta all’acquisto” l’arma deve essere ceduta o versata per la rottamazione. Altra condizione per acquisire la disponibilità dell’arma è che questa sia “detenibile”,cioè: non clandestina, non alterata, non da guerra, conforme a quanto disposto dall’articolo 11 della legge 18 aprile 1975 nr. 110, e cioè provvista dei punzoni di un Banco di Prova riconosciuto e del numero di matricola, ricordando che non ricadono nei predetti obblighi le armi prodotte anteriormente al 1920, e per le quali si è accertato che non sono state, in passato, utilizzate per la commissione di reati. Infine, chi subentra nel possesso dell’arma, dovrà, come d’ordinario, denunciarne la detenzione ai sensi dell’articolo 38 del T.U.L.P.S.. Giova ricordare che le armi detenibili da parte dei privati, sono solo quelle catalogate o classificate come comuni da sparo da questo Ministero. Le armi che risultano iscritte nell’apposito Catalogo Nazionale delle armi comuni (disponibile sul sito internet della Polizia di Stato), o per le quali la Commissione Consultiva Centrale per il controllo della armi abbia, comunque, riconosciuto tale classificazione, qualora prive dei punzoni del
Banco Nazionale di Prova, potranno essere presentate dagli interessati al predetto Ente, al fine della sottoposizione a prova di sparo forzata e, quindi, successiva punzonatura. Qualora, invece, l’arma rivenuta non possieda i requisiti di detenibilità
da parte dei privati, l’Autorità di P.S. che ne ha la disponibilità, prima di versarla alle direzioni di artiglieria per la rottamazione, dovrà interessare la sovrintendenza per i beni artistici e storici competente per territorio, che potrà, eventualmente, far assegnare la stessa ad un museo.


Fto. IL DIRETTORE L’UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE
(Cazzella)

 

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Risposta del Ministero dell’Interno alla Questura di Padova per un quesito fatto da un cittadino, che chiedeva “Se sia consentito detenere in collezione più di un esemplare di armi dello stesso modello , ma non perfettamente uguali tra loro, in quanto si differenziano sia per i contrassegni impressi sulle stesse sia per la loro destinazione”. Circolare del 15.10.96  Prot. 559/C-50.64 39-E-85 

Premesso quanto sopra, questo Ministero, sentito il parere della commissione (.........) e tenuto conto del disposto dell’art. 10 comma VI della legge 110 che consente di detenere in collezione non più di un esemplare per ogni modello di arma, ritiene che, pur trattandosi di più esemplari di armi dello stesso modello, ne possa essere consentita la detenzione in quanto i punzoni ed i marchi impressi sugli stessi determinano un diverso indirizzo storico-culturale di detti esemplari, tanto da costituire elementi di differenziazione tali da poterli considerare modelli diversi della stessa arma (.....).

Prot. 559/C-50.64 39-E-85 

Data Roma 15.10.96

Nota: Una circolare che consente di detenere in collezione più esemplari della stessa arma purchè meccanicamente differenti tra loro.

 

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Ministero dell' Interno - Circolare 6 maggio 1997, n° 559/C-50.065-E-97, avente per oggetto: Calibri per armi a canna rigata utilizzabili per caccia. 


È stato chiesto l'avviso di questo Ministero in merito all'interpretazione dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio, laddove al comma primo testualmente statuisce:
"L'attività venatoria è consentita...(Omissis)...con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40".
In particolare, è stato posto il quesito se entrambi i parametri dimensionali di cui sopra, riferiti al calibro ed alla lunghezza del bossolo delle cartucce camerabili nelle armi con le caratteristiche tecnico-funzionali specificate nella norma, debbano sempre sussistere contestualmente o se sia sufficiente uno solo dei due requisiti affinché dette armi possano essere annoverate fra quelle utilizzabili per l'esercizio dell'attività venatoria.
Al riguardo, si fa presente che la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, nella seduta n. 7/96, ha espresso il parere, condiviso da questo Ministero, che sono da ritenere rientranti tra i mezzi consentiti per l'esercizio dell'attività venatoria:

a) i fucili ovvero le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a millimetri 40;

b) i fucili e le carabine delle medesime caratteristiche tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a millimetri 5,6 anche se il bossolo a vuoto è di altezza inferiore a millimetri 40.

Sono escluse dall'attività venatoria le armi che camerano cartucce di calibro inferiore a millimetri 5,6 , a prescindere dalla lunghezza a vuoto del bossolo.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

p. il Ministro: Masone

Nota: A seguito di questa circolare risultano utilizzabili per la caccia anche tutti i fucili e le carabine (armi lunghe) che utilizzano cartucce in calibri tipici da pistola (dal 6,35 Browning in su come il .357 magnum, il .44 magnum, il 50 AE ed altri). Stesso discorso vale per i calibri da carabina aventi il bossolo superiore a 40 mm e il diametro della canna superiore a 5,56 (.22"). 

 

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MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 9 agosto 2001, n.362 - Regolamento recante la disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule e delle repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo. (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - nr. 231 del 5 ottobre 2001)

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione del citato testo unico;
Vista la legge 23 febbraio 1960, n. 186, e successive modifiche e integrazioni, concernente modifiche al regio decreto luogotenenziale 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modifiche e integrazioni, concernente norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi;
Vista la legge 21 febbraio 1990, n. 36, e successive modifiche e integrazioni, concernente nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati;
Visto l'articolo 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;
Visto l'articolo 27 della legge 29 dicembre 2000, n. 422, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2000;
Vista la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 526/1999, occorre adottare, con regolamento, una disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule;
Considerato che ai sensi dell'articolo 27 della citata legge n. 422/2000 le repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo, sono assoggettate, in quanto applicabile, alla disciplina vigente per le armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili "erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule";
Rilevata la necessità di definire con apposito regolamento ed in conformità ai criteri di cui al comma 5 del citato articolo 11, la compiuta disciplina delle armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule e delle repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo, in conformità alle indicazioni contenute nelle citate leggi n. 526/1999 e n. 422/2000;
Sentito il parere della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 12 settembre, 27 settembre, 5 ottobre, 9 novembre, 5 dicembre 2000, 15, 27 marzo e 4 aprile 2001;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2001;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988, con nota n. 27-12/A-7 in data 19 luglio 2001;

Adotta

il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizione
1. Le armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili sono dotati di un'energia cinetica, misurata all'origine, non superiore a 7,5 joule, sono armi con modesta capacità offensiva non assimilate alle armi comuni da sparo.
2. Le armi di cui al comma 1 possono utilizzare esclusivamente il funzionamento semiautomatico od a ripetizione semplice ordinaria e sono destinate al lancio di pallini inerti non idonei a contenere o trasportare altre sostanze o materiali.

Art. 2.
Verifica di conformità
1. La produzione e l'importazione delle armi di cui all'articolo 1 è subordinata alla preventiva verifica di conformità da parte della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi.
2. La verifica di conformità è effettuata sulla base dei disegni e delle caratteristiche indicate nella domanda ovvero sulla base dei prototipi ove ritenuto necessario.
3. La domanda succitata, conforme all'imposta di bollo, deve essere indirizzata al Ministero dell'interno, ufficio per l'amministrazione generale del Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale, e deve contenere le indicazioni relative alle generalità, se persona fisica e la ditta, la ragione o la denominazione sociale se impresa, del produttore e dell'importatore, il relativo domicilio o sede nonché le caratteristiche dell'arma, quali: tipo, denominazione, Stato o Stati in cui essa è prodotta o da cui è importata, calibro, numero delle canne e relativa lunghezza, lunghezza minima, sistema di
funzionamento e ogni altra particolarità strutturale dell'arma. Il richiedente dovrà precisare se intende produrre o importare l'arma, indicandone in quest'ultimo caso la fabbrica e lo Stato di provenienza.
4. Alla domanda devono essere allegate:
a) una relazione tecnica, corredata di disegni costruttivi e fotografie relativi all'arma ed alle parti di essa, con sottoscrizione autenticata del richiedente a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) una certificazione dell'energia cinetica erogata, misurata all'origine, rilasciata dal Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia, direttamente o a mezzo delle sue sezioni.
5. L'esibizione del prototipo o esemplare, ove ritenuto necessario, è effettuata a richiesta della Commissione. Nella domanda devono essere indicate le generalità della persona incaricata dell'esibizione e del ritiro del prototipo o esemplare eventualmente richiesto.
6. Le risultanze della verifica di conformità sono comunicate al soggetto richiedente di cui al comma 3 entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda.
7. Alla procedura di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quanto previsto al comma 4, lettera a), soggiace altresì chiunque detenga le armi di cui all'articolo 1 iscritte nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo ed intende avvalersi della normativa contenuta nel presente regolamento.

 

Art. 3.
Immatricolazione
1. Sulle armi di cui all'articolo 1 devono essere impressi i segni identificativi previsti dall'articolo 11, comma primo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, fatta eccezione per il numero di iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Art. 4.
Punzone di identificazione
1. Sulle armi di cui all'articolo 1 è apposto dal produttore o dall'importatore, dopo la verifica di conformità, uno specifico punzone, preventivamente depositato presso il Banco nazionale di prova, che ne certifica l'energia cinetica entro il limite consentito; sulle armi con separato punzone è apposto il numero della verifica di conformità attribuito dal Dipartimento della pubblica sicurezza.
2. I soggetti indicati all'articolo 2, comma 7, ivi compresi coloro che importano le armi per ragioni diverse dal commercio, devono chiedere l'apposizione dello specifico punzone da parte del Banco nazionale di prova.

Art. 5.
Fabbricazione ed importazione
1. La fabbricazione e l'importazione delle armi di cui all'articolo 1 sono soggette all'autorizzazione prevista dall'articolo 31 del regio decreto n. 773/1931. L'importazione è altresì soggetta al disposto di cui all'articolo 12, comma primo, della legge n. 110/1975.
2. Le domande dirette ad ottenere l'autorizzazione per fabbricare od importare devono contenere le indicazioni stabilite dall'articolo 46 del regio decreto n. 635/1940.

Art. 6.
Esportazione
1. Chiunque intende esportare le armi di cui all'articolo 1 deve darne preventivo avviso scritto al questore della provincia da cui le armi sono spedite.
2. L'avviso deve contenere l'indicazione del marchio o sigla, modello, calibro, matricola e numero delle armi oggetto dell'esportazione.
3. Per la sola matricola è possibile effettuare l'avviso all'atto della spedizione.
4. Del ricevimento dell'avviso di cui ai commi 2 e 3 viene rilasciata ricevuta.
5. Se entro dieci giorni dal ricevimento dell'avviso di cui al comma 2 non intervengono provvedimenti dell'Autorità di pubblica sicurezza l'esportazione si intende autorizzata.

Art. 7.
Cessione
1. La cessione per ragioni di commercio delle armi di cui all'articolo 1 è consentita a coloro che sono titolari dell'autorizzazione di polizia per il commercio di armi, prevista dall'articolo 31 del regio decreto n. 773/1931.
2. I commercianti di armi provvedono all'annotazione nel registro delle operazioni giornaliere di cui all'articolo 35 del regio decreto n. 773/1931, con le modalità previste dall'articolo 54 del regio decreto n. 635/1940, dei seguenti elementi: data dell'operazione, persona o ditta con la quale l'operazione è compiuta, specie, contrassegni e quantità delle armi acquistate o vendute e modalità con le quali l'acquirente ha dimostrato la propria identità personale.
3. Le armi di cui all'articolo 1 possono essere acquistate da soggetti maggiorenni muniti di valido documento di riconoscimento.
4. Sono consentiti la cessione ed il comodato delle armi di cui all'articolo 1, purché avvengano con scrittura privata tra soggetti maggiorenni. Non è necessaria la scrittura privata nel comodato a termine di durata non superiore a quarantotto ore.
5. La vendita per corrispondenza è regolata dal disposto dell'articolo 17 della legge n. 110/1975.
6. La vendita nelle aste pubbliche è consentita nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4.
7. È fatto divieto dell'affidamento a minori delle armi di cui all'articolo 1.

Art. 8.
Detenzione
1. La detenzione delle armi di cui all'articolo 1 non è sottoposta all'obbligo di denuncia previsto dall'articolo 38 del regio decreto n. 773/1931. Per tali armi non si applicano i limiti alla detenzione previsti per le armi comuni da sparo dall'articolo 10, comma sesto, della legge n. 110/1975.

Art. 9.
Porto
1. Il porto delle armi di cui all'articolo 1 non è sottoposto ad autorizzazione dell'Autorità di pubblica sicurezza.
2. Le armi di cui al comma 1 non possono essere portate fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa senza giustificato motivo. Non possono, inoltre, essere portate in riunioni pubbliche.
3. L'utilizzo delle armi di cui al comma 1 è consentito esclusivamente a maggiori di età o minori assistiti da soggetti maggiorenni, fatta salva la deroga per il tiro a segno nazionale, in poligoni o luoghi privati non aperti al pubblico.

Art. 10.
Trasporto
1. Il trasporto delle armi di cui all'articolo 1 deve essere effettuato usando la massima diligenza.
2. Le armi devono essere trasportate scariche, inserite in custodia.

Art. 11.
Parti d'arma
Le parti delle armi di cui all'articolo 1 non si considerano parti di arma comune da sparo.

Art. 12.
Definizione
Le repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo di modello e/o tipologia anteriore al 1890 utilizzano per il funzionamento a fuoco munizionamento costituito da polvere nera, od equivalente, palla o pallini di piombo, che vengono introdotti singolarmente nella canna dalla volata o dalla parte anteriore della camera di scoppio; esse sono dotate di un sistema di accensione a miccia e/o a pietra e/o a capsula e sono portatili.

Art. 13.
Immatricolazione e verifica di funzionamento
1. Alle armi di cui all'articolo 12 si applicano le disposizioni dell'articolo 11 della legge n. 110/1975, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, fatta eccezione del riferimento all'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, salvo quanto previsto dal successivo comma 3.
2. Il Banco nazionale di prova oltre agli adempimenti di cui all'articolo 11 della legge n. 110/1975, verifica che il funzionamento delle armi di cui al comma 1 sia conforme alle prescrizioni contenute nell'articolo 12; a tal fine, ove ritenuto necessario, può avvalersi della consulenza dell'esperto di cui all'articolo 32, comma nono, della legge n. 110/1975.
3. I prototipi delle armi di cui al comma 1 prodotte all'estero, sono sottoposti a cura dell'importatore alla verifica di funzionamento da parte del Banco nazionale di prova, prevista dal comma 2. È vietata l'importazione di armi non conformi al prototipo sottoposto a verifica del Banco nazionale di prova.
4. Le armi di cui al comma 1 non sono sottoposte a verifica di conformità da parte della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi.

Art. 14.
Porto
1. Il porto delle armi di cui all'articolo 12 è sottoposto alla normativa vigente per le armi comuni da sparo.

Art. 15.
Disposizioni applicabili
1. Per quanto non previsto nel presente titolo, trovano applicazione le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7, 8, 10 e 11.

Titolo III
Infrazioni al regolamento
Art. 16.
Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli dal 17-bis al 17-sexies d el regio decreto n. 773/1931.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17-ter del regio decreto n. 773/1931, quando è accertata una violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione o, se il fatto non concerne attività soggette ad autorizzazione, a l questore.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 9 agosto 2001

NOTE pratiche per gli utenti: di E. Mori
Nuovi acquisti di armi regolarmente punzonate come liberalizzate
- Chiunque sia maggiorenne può acquistare armi ad aria compressa di ridotta potenzialità o repliche monocolpo di armi ad avancarica da armerie o da privati.
Questi strumenti acquistati non vanno denunziati e non fanno numero ai fini della collezione.
- Gli strumenti ad aria compressa possono essere trasportati dove si vuole e possono essere usati in locali chiusi altrui (casa, magazzino) o in poligoni pubblici o privati. In fase di trasporto è meglio chiuderle in un involucro o custodia
- Le repliche ad avancarica per un abuso contenuto nel regolamento, rimangono equiparate alle armi comuni da sparo ai fini del trasporto e del porto!
- Il detentore di questi strumenti (aria + avancarica) può cederli (vendita, regalo) a persone maggiorenni, senza alcuna formalità. Non può cederli a minorenni.
- Per stupida disposizione del regolamento è sconsigliabile dare lo strumento in prestito; in altre parole dimenticarsi le parole prestito e comodato e dire sempre che lo strumento è stato ceduto!
- Non vi è obbligo di particolare custodia in casa.
- Meglio dimenticarsi, per il momento, esportazione o importazione di questi strumenti e loro vendita per corrispondenza.

Strumenti liberalizzati ma di produzione anteriore alla legge
Chi già detiene o ha in negozio questi strumenti, è del tutto fregato. Per liberalizzarli concretamente deve affrontare spese insostenibili: classificazione, invio al Banco di Prova per ogni singolo pezzo, con costi superiori al valore dell'oggetto. Conviene attendere tempi migliori (ad esempio che si riesca a convincere il Ministro a mandare certi funzionari a controllare le pecore in Aspromonte). Solo gli importatori che possono operare su singoli modelli di armi e fare operazioni collettive, hanno convenienza a regolarizzare ciò che hanno in magazzino.

Regime giuridico degli strumenti
Sulla base delle disposizioni di legge, che possono essere interpretate ma non modificate dal regolamento, si può affermare con sicurezza che le repliche ad avancarica monocolpo e le armi ad aria compressa di ridotta potenzialità (espressione che preferisco a quella del regolamento "con modesta capacità offensiva" in quanto si entra nell'incerto campo della nozione di idoneità ad offendere) rientrano ora nella categoria degli strumenti atti ad offendere, con norme particolari e speciali in relazione alla loro struttura di arma. Queste norme eccezionali non possono perciò essere interpretate estensivamente.
Non si applicano ad esse perciò tutte le norme penali in cui si parla di arma comune da sparo (armi da fuoco, armi ad aria compressa con potenza superiore a 7,5 Joule, ecc) o di armi proprie (pugnali, baionette, ecc.).
Per inettitudine del ministero rimane irrisolta e irrisolvibile la situazione delle armi già detenute. Dal punto di vista giuridico i giudici non potranno concludere altrimenti che chi le detiene e non le fa classificare come libere, continuano a detenere armi comuni da sparo, con tutte le relative gravi conseguenze. A meno che i giudici non si convincano che la confusione giuridica creata dal ministero giustifica ampiamente il proscioglimento per errore sulla legge.
Non sono armi giocattolo e quindi non devono recare il tappo rosso.

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IL CARICATORE E' PARTE DI ARMA  Cassazione Sezione 1 ; sentenza 05857 del 12-02-2001 (udienza del 7-12- 200); RV.218080  

Ai fini della disciplina sanzionaria di cui alla legge 2 ottobre 1967 n. 895, modificata con legge 14 ottobre 1974 n. 497, debbono intendersi per "parti di arma" ,non solo quelle strettamente necessarie a rendere l'arma atta allo sparo, ma anche quelle che contribuiscono a renderla più pericolosa per volume o rapidità di fuoco. Fra le dette parti deve quindi farsi rientrare anche il caricatore, nulla rilevando in contrario che esso non figuri tra quelle che la direttiva n. 477/91 del consiglio delle comunità europee definisce "parti essenziali dell'arma" (indicandole per le armi da fuoco, nel meccanismo di chiusura, nella camera e nella canna), atteso che la detta definizione è funzionale soltanto ai fini della classificazione di ogni arma o parte di essa in una delle quattro categorie previste dalla stessa direttiva (armi vietate, armi soggette ad autorizzazione, armi soggette a dichiarazione, altre armi non rientranti nelle categorie precedenti e pertanto non soggette a obblighi).

Nota:  Va ricordato che è necessario denunciare tutti i caricatori supplementari onde evitare di essere incriminati per possesso illegale di parti di arma. Ovviamente il primo caricatore in dotazione essendo considerato parte integrante dell'arma non va denunciato.

 

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 Reintegro munizioni e polveri - Non occorre denunziare le munizioni acquistate per reintegrare la scorta di quelle consumate  Cassazione Sezione 1 ; sentenza 20234 del 18/05/2001 (udienza  10/04/2001) RV. 218908

In materia di sicurezza pubblica, l’obbligo della denunzia previsto dall’art. 38 R.D. n. 773 del 1931 riguarda la detenzione e non l’acquisto delle munizioni, con la conseguenza che non è riconducibile nell’ambito  della norma incriminatrice il fatto di chi reintegri la scorta di munizioni, consumate durante una esercitazione di tiro, senza denunziare il nuovo acquisto, ma non superando il numero di munizioni detenute e già denunziate precedentemente.

Nota:  La decisione della cassazione ha ribadito quanto già espresso dalla legge: cioè devono essere denunziate le munizioni detenute e non tutte quelle acquistate perché quello che interessa sapere è il numero di munizioni che si trovano in un dato luogo (es. casa di una certa persona) in un dato momento e non quante ne sono state acquistate e poi sparate. Pertanto  le richieste, di denunziare ogni acquisto a reintegro delle scorte già denunziate, sono da ritenersi del tutto illegittime anche perché l'ordinamento giuridico non prescrive alcuna sanzione nel caso in cui un soggetto abbia meno cartucce di quelle denunziate. Le uniche cartucce che devono essere denunciate sono quelle che, acquistate, vanno a modificare in aumento il quantitativo risultante nella denuncia che comunque non può essere superiore a quanto stabilito dalla normativa (200 cartucce per pistola e 1500 cartucce per fucile).

 

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Non si deve denunciare il consumo di munizioni - sentenza n° 1327 emessa dalla I sezione penale della Cassazione il 4 febbraio 1994:


"L'obbligo di denuncia di cui all'articolo 58 rd 6 maggio 1940, n. 635 (regolamento di esecuzione del Tulps) è posto a carico del legittimo detentore di munizioni nella sola ipotesi di modificazione in aumento del quantitativo delle medesime rispetto a quello per il quale è autorizzato dalla competente autorità, mentre è esentato da detto obbligo -e la relativa omissione non è penalmente perseguibile- nel caso che le munizioni legittimamente detenute subiscano una modificazione in decremento (fattispecie relativa ad annullamento senza rinvio di sentenza di condanna per avere l'imputato omesso di denunciare l'avvenuta modificazione, dalle dieci regolarmente detenute alle tre rinvenute in corso di perquisizione, nella quantità di cartucce in suo possesso)".

 

 

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Cessione di armi "mortis causa" - Quesito -

Ministero dell'Interno
559/C.16082/10179 (3) del 11 aprile 1995
Avv. Giorgio Garofalo 

Il nominato in oggetto, con la nota di cui ad ogni buon fine si unisce copia, ha chiesto di conoscere se il detentore di armi comuni da sparo, ereditate, deve richiedere all'Autorità di P.S. competente il nulla osta all'acquisto delle armi stesse, dui all'art. 35 del T.U.L.P.S. e se la detenzione, di cui trattasi, è subordinata all'accertamento della idoneità al maneggio delle armi che, com'è noto, è presunta nei confronti di chi è già in possesso di porto d'armi oppure ha prestato servizio militare nelle Forze Armate. 

Colui il quale eredita armi comuni da sparo,detenute legittimamente dal 'de cuius' é tenuto solo a denunciarne il possesso a suo nome, ai sensi dell'art. 38 TULPS. 

Nota:  La Risposta del ministero degli interni chiarisce che chi riceve armi in eredità non è tenuto ad essere in possesso di un porto d'armi e nemmeno di nulla osta per l'acquisto di armi, ma deve semplicemente denunciarne il possesso (art 38 TULPS) 

 

 

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Estensione nunero di cartucce detenibili - Quesito -

Il ministero degli Interni ha risposto a un quesito posto dall'Ufficio territoriale del governo (ex prefettura) di Udine, in merito al rilascio di un'autorizzazione per la detenzione di munizioni in numero superiore a quanto previsto dall'articolo 97 del regolamento di esecuzione al Tulps, la circolare è importante perché consente di richiedere l'autorizzazione alla detenzione di fino a 1.500 cartucce per pistola senza dover predisporre particolari locali. Ecco il testo integrale:

Messaggio
557/13.20013-10171(1) Roma, 31 marzo 2004
Rif. Prot. n. 3297/31314/Area 1 del 5.11.2003

Oggetto: detenzione cartucce per armi comuni da sparo. Quesito.

Con la nota sopra distinta, codesto U.T.G. ha chiesto chiarimenti in ordine al rilascio dell'autorizzazione alla detenzione di un quantitativo di cartucce per arma comune da sparo in numero superiore ai limiti stabiliti all'art. 97 reg. esec. Tulps, nei confronti dei soggetti che svolgono attività agonistica di tiro e, in particolare, se nella fattispecie sia possibile il rilascio della licenza di deposito esplosivi di cui al richiamato art. 97.
Al riguardo, occorre preliminarmente evidenziare, dalla lettura del primo comma dell'articolo 97 suddetto: "possono tenersi in deposito o trasportarsi nello Stato senza licenza...omissis...un numero di millecinquecento cartucce da fucile da caccia caricate a polvere, nonché duecento cartucce per pistola o rivoltella e un numero illimitato di bossoli innescati e di micce di sicurezza", che il legislatore ha utilizzato il termine deposito anche in relazione alla "mera" detenzione delle cartucce.
Sembra, quindi, potersi ritenere che le disposizioni di cui all'art. 97, in relazione al deposito di cartucce, comprese quelle di cui al relativo 3° comma: "Per tenere in deposito...omissis...cartucce cariche in quantità superiore a quella indicata, occorre la licenza del prefetto ai termini degli articoli 50 e 51 della legge", si riferiscano a un deposito "sui generis" e non al deposito di esplosivi in appositi locali, adibiti a tale scopo e soggetti a determinate prescrizioni (allegato B reg. Tulps), tra cui i requisiti di sicurezza determinati dalla commissione tecnica (provinciale) di cui all'art. 49 del citato T.U..
Pertanto, laddove la richiesta sia adeguatamente motivata, (per esempio, nel caso in cui il richiedente svolga attività di istruttore di tiro o partecipi a livello agonistico a gare di Tiro a segno) potrà rilasciarsi la specifica licenza che autorizzi il deposito del maggior quantitativo di munizioni. Con riferimento a tale ultimo aspetto, atteso che le istanze di autorizzazione in argomento riguardano, perlopiù, cartucce per pistola (il limite di 1.500 posto dall'art. 97 per le munizioni da fucile da caccia, difatti, sembra soddisfare ampiamente le esigenze dell'utenza), appare adeguato, comunque, autorizzare il deposito di tali cartucce non oltre il limite massimo di 1.500. È evidente che per tale deposito, all'interno della privata abitazione, non risulta "tecnicamente" la necessità di un apposito locale. Le cartucce, infatti, potranno essere custodite in idoneo contenitore atto a garantirne l'integrità e la non accessibilità, ferma restando la facoltà dell'autorità di P.S. di porre particolari prescrizioni in relazione alla loro custodia. Sulla problematica in argomento, in occasione di due analoghi quesiti, si è espressa anche la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi - per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive e infiammabili, nella seduta del 17.04.2002, di cui si allega il relativo parere. Si rappresenta, per completezza, che questo ufficio, con l'allegata circolare 559/C.16105.XV.H.MASS(39), datata 27.3.1999, ha già richiamato la possibilità di rilascio della licenza prefettizia surrichiamata (in relazione agli artt. 50 Tulps e 97/3° del relativo regolamento), per maggiori quantitativi (di cartucce) detenibili.

Il direttore dell'ufficio per l'amministrazione generale Gazzella

 

 

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Legge 157/92 NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO

Articolo 1 Fauna selvatica


1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.
2. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.
3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti. Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142.
4. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge la quale costituisce inoltre attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812, e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503.
5. Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all'articolo 7 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi, provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione dei biotopi. Tali attività concernono particolarmente e prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva 79/409/CEE, come sostituito dalle citate direttive 85/411/CEE e 91/244/CEE. In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome per un anno dopo la segnalazione da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro dell'ambiente.
6. Le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente una relazione sulle misure adottate ai sensi del comma 5 e sui loro effetti rilevabili.
7. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro dell'ambiente, verifica, con la collaborazione delle regioni e delle province autonome e sentiti il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8 e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, lo stato di conformità della presente legge e delle leggi regionali e provinciali in materia agli atti emanati dalle istituzioni delle Comunità europee volti alla conservazione della fauna selvatica.


Articolo 2 Oggetto della tutela

1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie:
a) mammiferi: lupo (Canis lupus), sciacallo dorato (Canis aureus), orso (Ursus arctos), martora (Martes martes), puzzola (Mustela putorius), lontra (Lutra lutra), gatto selvatico (Felis sylvestris), lince (Lynx lynx), foca monaca (Monachus monachus), tutte le specie di cetacei (Cetacea), cervo sardo (Cervus elaphus corsicanus), camoscio d'Abruzzo (Rupicapra pyrenaica);
b) uccelli: marangone minore (Phalacrocorax pigmeus), marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis), tutte le specie di pellicani (Pelecanidae), tarabuso (Botaurus stellaris), tutte le specie di cicogne (Ciconiidae), spatola (Platalea leucorodia), mignattaio (Plegadis falcinellus), fenicottero (Phoenicopterus ruber), cigno reale (Cygnus olor), cigno selvatico (Cygnus cygnus), volpoca (Tadorna tadorna), fistione turco (Netta rufina), gobbo rugginoso (Oxyura leucocephala), tutte le specie di rapaci diurni (Accipitriformes e falconiformes), pollo sultano (Porphyrio porphyrio), otarda (Otis tarda), gallina prataiola (Tetrax tetrax), gru (Grus grus), piviere tortolino (Eudromias morinellus), avocetta (Recurvirostra avosetta), cavaliere d'Italia, (Himantopus himantopus), occhione (Burhinus oedicnemus), pernice di mare (Glareola pratincola), gabbiano corso (Larus audouinii), gabbiano corallino (Larus melanocephalus), gabbiano roseo (Larus genei), sterna zampenere (Gelochelidon nilotica), sterna maggiore (Sterna caspia), tutte le specie di rapaci notturni (Strigiformes), ghiandaia marina (Coracias garrulus), tutte le specie di picchi (Picidae), gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax);
c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione.
2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole.
3. Il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, è affidato al Ministro dei trasporti.

Articolo 3 Divieto di uccellagione

1. È vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

Articolo 4 Cattura temporanea e inanellamento

1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.
2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica; tale attività funge da schema nazionale di inanellamento in seno all'Unione europea per l'inanellamento (EURING). L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; l'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento del relativo esame finale.
3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività.
4. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; storno; merlo; passero; passera mattugia; pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati.
5. È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto nazionale per la fauna selvatica o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto Istituto.
6. Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà.

Articolo 5 Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi

1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, emanano norme per regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami.
2. Le regioni emanano altresì norme relative alla costituzione e gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all'articolo 4, comma 4, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera b), la detenzione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di dieci unità.
3. Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi, che le province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990. Ove si realizzi una possibile capienza, l'autorizzazione può essere richiesta dagli ultrasessantenni nel rispetto delle priorità definite dalle norme regionali.
5. Non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12, comma 5, gli appostamenni per la caccia agli ungulati e ai colombacci e gli appostamenti di cui all'articolo 14, comma 12.
6. L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b). Oltre al titolare; possono accedere all'appostamento fisso le persone autorizzate dal titolare medesimo.
7. È vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia.
8. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione all'ente competente del richiamo morto da sostituire.
9. È vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria.

Articolo 6 Tassidermia

1. Le regioni, sulla base di apposito regolamento, disciplinano l'attività di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei.
2. I tassidermisti autorizzati devono segnalare all'autorità competente le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia della specie in questione.
3. L'inadempienza alle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dell'autorizzazione a svolgere l'attività di tassidermista, oltre alle sanzioni previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio.
4. Le regioni provvedono ad emanare, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento atto a disciplinare l'attività di tassidermia ed imbalsamazione di cui al comma 1.

Articolo 7 Istituto nazionale per la fauna selvatica

1. L'Istituto nazionale di biologia della selvaggina di cui all'articolo 35 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (6), dalla data di entrata in vigore della presente legge assume la denominazione di Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) ed opera quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le regioni e le province.
2. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica, con sede centrale in Ozzano dell'Emilia (Bologna), è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con le regioni, definisce nelle norme regolamentari dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica l'istituzione di unità operative tecniche consultive decentrate che forniscono alle regioni supporto per la predisposizione dei piani regionali.
3. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica ha il compito di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, di studiarne lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali, di elaborare progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di effettuare e di coordinare l'attività di inanellamento a scopo scientifico sull'intero territorio italiano, di collaborare con gli organismi stranieri ed in particolare con quelli dei Paesi della Comunità economica europea aventi analoghi compiti e finalità, di collaborare con le università e gli altri organismi di ricerca nazionali, di controllare e valutare gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome, di esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome.
4. Presso l'Istituto nazionale per la fauna selvatica sono istituiti una scuola di specializzazione post-universitaria sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica e corsi di preparazione professionale per la gestione della fauna selvatica per tecnici diplomati. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge una commissione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, composta da un rappresentante del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante del Ministro dell'ambiente, da un rappresentante del Ministro della sanità e dal direttore generale dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare lo statuto e la pianta organica dell'Istituto ai nuovi compiti previsti dal presente articolo e li sottopone al Presidente del Consiglio dei ministri, che li approva con proprio decreto.
5. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica provvede direttamente alle attività di cui all'articolo 4.
6. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica è rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi attivi e passivi aventi l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Articolo 8 Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale

1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) composto da tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'ambiente, da tre rappresentanti delle regioni nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da tre rappresentanti delle province nominati dall'Unione delle province d'Italia, dal direttore dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, da un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, da un rappresentante del Club alpino italiano.
2. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale è costituito, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base delle designazioni delle organizzazioni ed associazioni di cui al comma 1 ed è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un suo delegato.
3. Al Comitato sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della presente legge.
4. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale viene rinnovato ogni cinque anni.

Articolo 9 Funzioni amministrative

1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10 e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali. Alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano nel rispetto della presente legge.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.

Articolo 10 Piani faunistico-venatori

1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.
2. Le regioni e le province, con le modalità previste nei commi 7 e 10, realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio.
3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sè stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.
4. Il territorio di protezione di cui al comma 3 comprende anche i territori di cui al comma 8, lettere a), b), e c). Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole.
5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.
6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14.
7. Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale le province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, piani faunistico-venatori. Le province predispongono altresì piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonché piani di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali e in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e sentite le organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale tramite le loro strutture regionali.
8. I piani faunistico-venatori di cui al comma 7 comprendono:
a) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;
c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;
d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;
e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;
f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b), e c);
g) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);
h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.
9. Ogni zona dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, esenti da tasse, secondo le disposizioni impartite dalle regioni, apposte a cura dell'ente, associazione o privato che sia preposto o incaricato della gestione della singola zona.
10. Le regioni attuano la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali di cui al comma 7 secondo criteri dei quali l'Istituto nazionale per la fauna selvatica garantisce la omogeneità e la congruenza a norma del comma 11, nonché con l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle province dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica trasmette al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente il primo documento orientativo circa i criteri di omogeneità e congruenza che orienteranno la pianificazione faunistico-venatoria. I Ministri, d'intesa, trasmettono alle regioni con proprie osservazioni i criteri della programmazione, che deve essere basata anche sulla conoscenza delle risorse e della consistenza faunistica, da conseguirsi anche mediante modalità omogenee di rilevazione e di censimento.
12. Il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.
13. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato al comma 8, lettere a), b) e c), deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati.
14. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentanta opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita.
15. Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione.
16. Le regioni, in via eccezionale, ed in vista di particolari necessità ambientali, possono disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, nonché l'attuazione dei piani di miglioramento ambientale di cui al comma 7.
17. Nelle zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria. Le regioni possono destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.

Articolo 11 Zona faunistica delle Alpi

1. Agli effetti della presente legge il territorio delle Alpi, individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato zona faunistica a sè stante.
2. Le regioni interessate, entro i limiti territoriali di cui al comma 1, emanano, nel rispetto dei principi generali della presente legge e degli accordi internazionali, norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinare l'attività venatoria, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali.
3. Al fine di ripristinare l'integrità del biotopo animale, nei territori ove sia esclusivamente presente la tipica fauna alpina è consentita la immissione di specie autoctone previo parere favorevole dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.
4. Le regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini, d'intesa con le regioni a statuto speciale e con le province autonome di Trento e di Bolzano, determinano i confini della zona faunistica delle Alpi con l'apposizione di tabelle esenti da tasse.

Articolo 12 Esercizio dell'attività venatoria

1. L'attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge.
2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13.
3. È considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla.
4. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.
5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio stesso può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:
a) vagante in zona Alpi;
b) da appostamento fisso;
c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.
6. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.
7. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'articolo 10, comma 8, lettera d).
8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito di licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di cui lire 750 milioni per ogni persona danneggiata e lire 250 milioni per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di lire 100 milioni per morte o invalidità permanente.
9. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, provvede ogni quattro anni, con proprio decreto, ad aggiornare i massimali suddetti.
10. In caso di sinistro colui che ha subito il danno può procedere ad azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione presso la quale colui che ha causato il danno ha contratto la relativa polizza.
11. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità su tutto il territorio nazionale e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle norme di cui alla presente legge e delle norme emanate dalle regioni.
12. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, ove sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonché le forme di cui al comma 5 e gli ambiti territoriali di caccia ove è consentita l'attività venatoria. Per l'esercizio della caccia in regioni diverse da quella di residenza è necessario che, a cura di quest'ultima, vengano apposte sul predetto tesserino le indicazioni sopramenzionate.

Articolo 13 Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.
2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco.
3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.
4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.
5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.
6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie (Nota 1).

Articolo 14 Gestione programmata della caccia

1. Le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province interessate, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali.
2. Le regioni tra loro confinanti, per esigenze motivate, possono, altresì, individuare ambiti territoriali di caccia interessanti anche due o più province contigue.
3. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale (Nota 2).
4. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce altresì l'indice di densità venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che è organizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio regionale compreso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi(Nota 2).
5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può aver accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione.
6. Entro il 30 novembre 1993 i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell'articolo 12. Entro il 31 dicembre 1993 le province trasmettono i relativi dati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
7. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica alle regioni e alle province gli indici di densità minima di cui ai commi 3 e 4. Nei successivi novanta giorni le regioni approvano e pubblicano il piano faunistico-venatorio e il regolamento di attuazione, che non può prevedere indici di densità venatoria inferiori a quelli stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio deve prevedere, tra l'altro, le modalità di prima costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi. Le regioni provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità quinquennale.
8. È facoltà degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, con delibera motivata, di ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione, purché si siano accertate, anche mediante censimenti, modificazioni positive della popolazione faunistica e siano stabiliti con legge regionale i criteri di priorità per l'ammissibilità ai sensi del presente comma.
9. Le regioni stabiliscono con legge le forme di partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione, per finalità faunistico-venatorie, dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini ed, inoltre, sentiti i relativi organi, definiscono il numero dei cacciatori non residenti ammissibili e ne regolamentano l'accesso.
10. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali.
11. Negli ambiti territoriali di caccia l'organismo di gestione promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma agli interventi per il miglioramento degli habitat, provvede all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:
a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988; il ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione;
b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;
c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.
12. Le province autorizzano la costituzione ed il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio. Per gli appostamenti che importino preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, è necessario il consenso del proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno privato. Agli appostamenti fissi, costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, per la durata che sarà definita dalle norme regionali, non è applicabile l'articolo 10, comma 8, lettera h).
13. L'appostamento temporaneo è inteso come caccia vagante ed è consentito a condizione che non si produca modifica di sito.
14. L'organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia provvede, altresì, all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonché alla erogazione di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi.
15. In caso di inerzia delle regioni negli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente, assegna ad esse il termine di novanta giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei ministri provvede in via sostitutiva, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente.
16. A partire dalla stagione venatoria 1995-1996 i calendari venatori delle province devono indicare le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito.
17. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base alle loro competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti ed ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e nel rispetto dei principi della presente legge, provvedono alla pianificazione faunistico-venatoria, alla suddivisione territoriale, alla determinazione della densità venatoria, nonché alla regolamentazione per l'esercizio di caccia nel territorio di competenza.

Articolo 15 Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia

1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia, è dovuto ai proprietari o conduttori un contributo da determinarsi a cura della amministrazione regionale in relazione alla estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente.
2. All'onere derivante dalla erogazione del contributo di cui al comma 1, si provvede con il gettito derivante dalla istituzione delle tasse di concessione regionale di cui all'articolo 23.
3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio, al presidente della giunta regionale richiesta motivata che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla stessa è esaminata entro sessanta giorni.
4. La richiesta è accolta se non ostacola l'attu