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L E G G I - C I R C O L A R I
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 2001, n.
311. e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n°178 del 2/8/2001.
Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni
per lo svolgimento di attivita' disciplinate dal testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza nonche' al riconoscimento della qualifica di agente di
pubblica sicurezza (numeri 77, 78 e 108, allegato 1 della legge n. 59/1997 e
numeri 18, 19, 20 e 35, allegato 1 della legge n. 50/1999). (G.U. 2 agosto 2001
n. 178) Nota: Nel decreto di cui sopra, in particolare nell'articolo 3, sono riportate delle modifiche importanti. Infatti viene chiarito che non si deve più rinnovare ogni anno la licenza di collezione che pertanto diviene permanente, quindi non si deve più pagare la relativa marca da bollo annuale. Tuttavia non viene ancora chiarita la possibilità o meno di utilizzare le armi in collezione per uso sportivo.
Ministero dell'Interno - Telex N° 080575559/c25101.10100(1) in data 16.11.2000 - Caricatori non catalogati "E' stato ribadito che i caricatori per armi comuni da sparo sono da considerare quali parti di armi comune purché abbiano la capienza prevista nella catalogazione dell'arma a cui sono destinati. Nel caso invece abbiano capienza superiore detti caricatori sono da qualificare come parti di armi da guerra, ricadendo così sotto la specifica disciplina per queste previste". Nota di E. Mori Il telex di cui sopra è stato diffuso dal ministero alle Questure e,
nella sua sinteticità è stato equivocato. Il Ministero, come da informazioni
dirette da me assunte, non intendeva fare affermazioni di carattere generale, ma
rispondere solo ad uno specifico quesito pervenutogli dalla Questura di Brescia.
Infatti è del tutto pacifico che l'affermazione del ministero è esatta solo
con riferimento ai fucili da guerra che sono stati civilizzati come
semiautomatici conservando il calibro militare e che sono stati catalogati come
armi comuni imponendo la limitazione dei colpi contenuti nel caricatore. In
questo caso il caricatore originario rimane parte di arma da guerra e, se
montato sul fucile civilizzato, lo fa considerare tutto come arma da guerra. ___________________________ Ministero dell'Interno. Quesito 559/C.16105,XV.H.MASS(39) del 22 marzo 1999 in merito all'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 47 TULPS per l'attività di ricarica delle cartucce da parte di privati. Con riferimento al quesito indicato in oggetto, si rileva che l'attività di
ricarica di munizioni ad opera di privati, pur non essendo espressamente
disciplinata, non incontra specifici divieti normativi. Nota di E. Mori Risposta corretta. Ciò che stupisce è che vi sia un funzionario di questura che si è fatta sorgere nella scarna mente l'idea che la ricarica fosse vietata e che il Ministero non lo abbia subito allontanato dall'ufficio che ricopre, invece di perder tempo a rispondergli! . ______________________________________ MINISTERO DELL'INTERNO - N.559/C-50,133-E-99, 22 marzo
1999 ALL'ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO, DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI E
MATERIALI. Con la nota in riferimento codesto Ispettorato ha chiesto di conoscere se i bossoli risultanti dallo sparo di munizioni per arma da guerra portatile individuale debbano ricomprendersi tra le parti di munizioni da guerra ai sensi dell'art, 1, 3° comma, legge 18 aprile 1975, n. 110. Al riguardo. si comunica che la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, nella seduta del 3 marzo 1999, considerato che le munizioni destinate alle armi da guerra sono prodotte in risposta a rigorosi capitolati emessi dall'Amministrazione Difesa e di conseguenza una cartuccia allestita ricaricando un bossolo usato di provenienza militare non sarebbe destinabile al caricamento delle armi da guerra, ha espresso il parere, condiviso da questo Ministero, che in relazione al 3° comma dell'art. 1 della legge 110/75, i bossoli in argomento non possono essere considerati parti di munizioni per armi da guerra mancando il requisito della destinazione, espressamente previsto dalla norma; ad essi, piuttosto, appaiono applicabili le previsioni di cui all'art. 97 del Regolamento al T.U.L.P.S. (liberamente detenibili in numero illimitato, ancorché preinnescati), posto che la loro disponibilità derivi da ordinaria procedura di alienazione da parte dell' Amministrazione Difesa o da rinvenimento quali "res derelictae". Si gradirà un cortese cenno di ricevuta.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO NOTA di E. Mori Il Ministero rileva ora che la guerra non si fa certo con le cartucce
ricaricate e che perciò un bossolo di ottone usato è un pezzo di ottone e
basta. Il parere del Ministero dell'Interno è stato recepito dal Ministero della Difesa che ha già provveduto a "liberare" i bossoli. ____________________________
MINISTERO DELL'INTERNO - CIRCOLARE 559/C-3159-10100(1) del
17 febbraio 1998, avente per oggetto: Trasporto di armi comuni da sparo. Sono pervenuti a questo Ministero quesiti in merito al trasporto delle armi
comuni da sparo. È stato chiesto, in particolare, se al titolare della licenza
di porto di fucile per tiro a volo sia consentito trasportare armi comuni da
sparo diverse da quelle utilizzate per detta attività sportiva. Premesso che il trasporto di un'arma ne concretizza il trasferimento da un
luogo ad un altro "come oggetto inerte e non suscettibile d'uso", in
assenza quindi della pronta disponibilità che caratterizza il porto, al fine di
definire un indirizzo univoco su di un argomento che riveste interesse generale,
si forniscono i seguenti chiarimenti. a) I titolari di licenza di porto d'armi di cui all'art. 42 TULPS (porto di arma corta per difesa personale, porto di bastone animato e porto d'armi lunghe da fuoco, ivi comprese quelle a canna rigata) possono: - portare il tipo o i tipi d'armi indicati nell'autorizzazione, - trasportare e acquistare tutte le armi comuni da sparo. Si rammenta che i titolari di porto di pistola o rivoltella per difesa
personale sono legittimati al porto anche contemporaneo delle armi corte
detenute in forza della sola denuncia, sino al numero massimo (tre) previsto dal
6° comma dell'art. 10 della L. 110/1975, così come modificato dall'art. 4 L.
21 febbraio 1990 n. 36. b) I titolari di licenza di porto d'armi lunghe da fuoco con canna ed anima liscia di cui alla legge 323/69 (tiro a volo), possono: - portare il tipo d'arma oggetto dell'autorizzazione, - trasportare e acquisire tutte le armi comuni da sparo. c) I titolari di licenza di trasporto delle armi di cui all'art. 3 della
legge 25 marzo 1986 n. 85 (armi per uso sportivo), possono trasportare
esclusivamente le armi da sparo lunghe e corte classificate sportive ed inserite
nell'apposito elenco annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo. d) I titolari della carta di riconoscimento di cui all'art. 70 del
Regolamento di esecuzione al TULPS (c. d. carta verde), possono trasportare dal
luogo di detenzione alla sezione (o sezioni) del tiro a segno nazionale cui sono
iscritti, tutte le armi comuni da sparo utilizzabili nella o nelle sezioni di
appartenenza. e) I titolari della licenza di collezione di cui al terzo comma dell'art. 32
del TULPS possono trasportare, acquistare e vendere le armi di cui all'art. 1
del DM 14 aprile 1982 (antiche, artistiche o rare d'importanza storica). f) I titolari di Nulla Osta all'acquisto ex art. 35 TULPS possono trasportare
dall'armeria al luogo di detenzione l'arma o le armi comuni oggetto del N.O. o,
nel caso di cessione tra privati, trasportare le stesse tra i rispettivi luoghi
di detenzione. Di ciò i sigg. Questori faranno apposita menzione nel N.O. che
consegneranno al richiedente in duplice copia, una delle quali destinata ad
accompagnare le armi durante il trasporto. g) I titolari di Carta europea d'arma da fuoco residenti in altro stato della
CEE possono: 1. Qualora interessati all'esercizio dell'attività venatoria in Italia ed autorizzati al medesimo esercizio nel paese di provenienza: - introdurre ("trasferire"), trasportare sul territorio nazionale e riesportare ("ritrasferire"), entro un anno, le anni lunghe da fuoco iscritte nella Carta, considerate mezzi di caccia a mente dell'art. 13 della L.157/92, nel numero massimo consentito (tre armi e mille cartucce per dette); -- portare, nei periodi e nei luoghi in cui la caccia è permessa sul
territorio nazionale, le armi suddette -- osservato il disposto dell'art. 12/8°
L. 157/92 (polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi) e
dell'art. 12/12° (tesserino rilasciato dalla Regione prescelta per l'esercizio
dell'attività venatoria) - e gli strumenti di cui al 6° comma dell'art. 16
della legge citata (utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie); 2. Qualora interessati all'esercizio di attività sportiva: -- trasferire, trasportare sul territorio nazionale e ritrasferire entro un armo le armi da sparo lunghe e corte, iscritte nella Carta, classificate sportive ed inserite nell'apposito elenco annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, nel numero massimo consentito (tre armi e mille cartucce per dette), osservato il disposto dell'art. 4 del D.M. 5 Giugno 1978 (dichiarazione rilasciata dall'Unione Italiana Tiro a Segno o della Federazione Italiana Tiro a Volo in merito alle gare, alle armi ed alle munizioni prescritte), cosi come modificato dal D.M. 635/96, art. 6, punto 1, lettera b). - portare le armi suddette esclusivamente nell'ambito dell'attività
sportiva, osservato il disposto dell'art. 4 del D.M. 5 giugno 1978 e citata
modificazione. 3. Qualora interessati al porto o al trasporto per motivi diversi da quelli sopra indicati: - trasferire, trasportare nel territorio nazionale e ritrasferire entro un anno, le armi comuni da sparo lunghe e corte nel numero massimo consentito (sei armi, duecento cartucce a palla per armi corte e millecinquecento cartucce da caccia), osservato il disposto di cui all'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1992. n. 527 (concessione dell'accordo preventivo da parte del Questore e trascrizione sulla Carta degli estremi dell'autorizzazione emessa dal Capo della Polizia direttore generale della pubblica sicurezza); - portare le armi consentite, ottenuta l'autorizzazione del Capo della
Polizia di cui sopra, in esito alle indicazioni fornite dal richiedente a' sensi
del D.M. 30 ottobre 1996 n. 635 (contenuto della domanda e requisiti). h) I titolari dell'autorizzazione all'importazione temporanea di armi comuni da sparo e relative munizioni per l'esercizio dell'attività venatoria o sportiva, ai sensi del D.M. 5 giugno 1978, possono: - importare, trasportare e riesportare entro 90 giorni, armi lunghe da fuoco considerate mezzi di caccia a mente dell'art. 13 della L. 157/92, nel numero massimo consentito (due armi e duecento cartucce per dette) dal confine al luogo o ai luoghi ove intendono svolgere l'attività venatoria; - importare, trasportare e riesportare entro 90 giorni armi da sparo lunghe e corte classificate sportive ed inserite nell'apposito elenco annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo nel numero massimo consentito (tre armi e mille cartucce per dette); - portare l'arma o le armi suddette esclusivamente nell'ambito dell'attività
sportiva o nei periodi e nei luoghi in cui la caccia è permessa sul territorio
nazionale. Al di fuori dei casi anzi elencati, il trasporto deve essere effettuato previo avviso al Questore, a mente del 2° comma dell'art. 34 del TULPS, osservate le modalità di cui all'art. 18 L. 110/75 e le condizioni eventualmente imposte ex art. 53 del Reg. al TULPS. Qualunque sia il titolo abilitativo il numero di armi comuni trasportabili
per singola movimentazione non può essere superiore a 6 (sei). La presente circolare sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. IL CAPO DELLA POLIZIA
______________________________________ MINISTERO DELL'INTERNO - CIRCOLARE 559/C.12224/10100(2) 1 MINISTERO DELL'INTERNO Dipartimento della pubblica sicurezza 559/C.12224/10100(2) 1 Roma, 21 luglio 1993 rif. n. 0355 div. amSoc. Cat. F1/93 del 16 aprile 1993 OGGETTO: rinvenimento di armi comuni da sparo ALLA QUESTURA DI TRENTO Si fa riferimento alla nota sopraindicata con la quale si chiede di conoscere se un'arma comune, rinvenuta da privati cittadini in occasione di lavori di restauro o ristrutturazione di immobili di loro proprietà, possa essere regolarmente detenuta, qualora la stessa non risulti essere stata utilizzata per commettere reati, risulti munita di tutti i dati identificativi e non vengano accertate cause ostative soggettive. Al riguardo, si è dell'avviso che il deposito delle armi, ai sensi dell'art.20 della L. 18 aprile 1975 n°110, presso l'ufficio locale di pubblica sicurezza, da parte del soggetto che le ha rinvenute, comporti un controllo, sia sull'arma, sia sulla persona che dovrà detenerla. Qualora dai suddetti accertamenti si evincesse che non esistono cause ostative soggettive, l'autorità competente, nel momento del ricevimento della denuncia, potrà autorizzare la detenzione dell'arma, ricorrendo, se ne ravvisa l'opportunità, all'esercizio della potestà prescrittiva prevista dall'art.9 del Tulps. Ad esempio, nel caso di soggetti che non posseggano l'idoneità al maneggio delle armi, c.d. capacità tecnica, di cui all'art. 8 della legge 110/75, potrà prescrivere che l'arma stessa possa essere detenuta senza il relativo munizionamento. Firmato Il capo della polizia Nota: L'articolo 20 della legge 110/75, al quinto comma, dispone che "chiunque rinvenga un'arma o parti di essa è tenuto ad effettuarne immediatamente il deposito presso l'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al più vicino comando dei carabinieri che ne rilasciano apposita ricevuta". In molti casi le armi ritrovate sono state oggetto di "sequestro" e avviate alla distruzione in seguito ad una errata interpretazione della normativa. Con questa circolare si chiarisce che se non sussistono condizioni ostative le armi rinvenute possono essere denunciate e quindi detenute dal ritrovatore, anche se non titolare di porto d'armi. ______________________________________
MINISTERO DELL?INTERNO - CIRCOLARE 557/PAS.9624-10100(2)1 Roma, 19
luglio 2004, avente per
oggetto: rinvenimento armi. Quesito DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Fto. IL DIRETTORE L’UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE (Cazzella)
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Risposta del Ministero dell’Interno alla Questura di Padova per un quesito fatto da un cittadino, che chiedeva “Se sia consentito detenere in collezione più di un esemplare di armi dello stesso modello , ma non perfettamente uguali tra loro, in quanto si differenziano sia per i contrassegni impressi sulle stesse sia per la loro destinazione”. Circolare del 15.10.96 Prot. 559/C-50.64 39-E-85 Premesso quanto sopra, questo Ministero, sentito il parere della commissione (.........) e tenuto conto del disposto dell’art. 10 comma VI della legge 110 che consente di detenere in collezione non più di un esemplare per ogni modello di arma, ritiene che, pur trattandosi di più esemplari di armi dello stesso modello, ne possa essere consentita la detenzione in quanto i punzoni ed i marchi impressi sugli stessi determinano un diverso indirizzo storico-culturale di detti esemplari, tanto da costituire elementi di differenziazione tali da poterli considerare modelli diversi della stessa arma (.....). Prot. 559/C-50.64 39-E-85Data Roma 15.10.96 Nota: Una circolare che consente di detenere in collezione più esemplari della stessa arma purchè meccanicamente differenti tra loro.
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Ministero dell' Interno - Circolare 6 maggio 1997, n° 559/C-50.065-E-97, avente per oggetto: Calibri per armi a canna rigata utilizzabili per caccia.
Nota: A seguito di questa circolare risultano utilizzabili per la caccia anche tutti i fucili e le carabine (armi lunghe) che utilizzano cartucce in calibri tipici da pistola (dal 6,35 Browning in su come il .357 magnum, il .44 magnum, il 50 AE ed altri). Stesso discorso vale per i calibri da carabina aventi il bossolo superiore a 40 mm e il diametro della canna superiore a 5,56 (.22").
______________________________________
MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 9 agosto 2001, n.362 - Regolamento recante
la disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas
compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica
non superiore a 7,5 joule e delle repliche di armi antiche ad avancarica di
modello anteriore al 1890 a colpo singolo. (Gazzetta Ufficiale
Serie gen. - nr. 231 del 5 ottobre 2001)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Le armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili
sono dotati di un'energia cinetica, misurata all'origine, non superiore a 7,5
joule, sono armi con modesta capacità offensiva non assimilate alle armi
comuni da sparo.Definizione 2. Le armi di cui al comma 1 possono utilizzare esclusivamente il funzionamento semiautomatico od a ripetizione semplice ordinaria e sono destinate al lancio di pallini inerti non idonei a contenere o trasportare altre sostanze o materiali.
Art. 2.
1. La produzione e l'importazione delle armi di cui all'articolo 1 è
subordinata alla preventiva verifica di conformità da parte della Commissione
consultiva centrale per il controllo delle armi.Verifica di conformità 2. La verifica di conformità è effettuata sulla base dei disegni e delle caratteristiche indicate nella domanda ovvero sulla base dei prototipi ove ritenuto necessario. 3. La domanda succitata, conforme all'imposta di bollo, deve essere indirizzata al Ministero dell'interno, ufficio per l'amministrazione generale del Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale, e deve contenere le indicazioni relative alle generalità, se persona fisica e la ditta, la ragione o la denominazione sociale se impresa, del produttore e dell'importatore, il relativo domicilio o sede nonché le caratteristiche dell'arma, quali: tipo, denominazione, Stato o Stati in cui essa è prodotta o da cui è importata, calibro, numero delle canne e relativa lunghezza, lunghezza minima, sistema di funzionamento e ogni altra particolarità strutturale dell'arma. Il richiedente dovrà precisare se intende produrre o importare l'arma, indicandone in quest'ultimo caso la fabbrica e lo Stato di provenienza. 4. Alla domanda devono essere allegate: a) una relazione tecnica, corredata di disegni costruttivi e fotografie relativi all'arma ed alle parti di essa, con sottoscrizione autenticata del richiedente a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; b) una certificazione dell'energia cinetica erogata, misurata all'origine, rilasciata dal Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia, direttamente o a mezzo delle sue sezioni. 5. L'esibizione del prototipo o esemplare, ove ritenuto necessario, è effettuata a richiesta della Commissione. Nella domanda devono essere indicate le generalità della persona incaricata dell'esibizione e del ritiro del prototipo o esemplare eventualmente richiesto. 6. Le risultanze della verifica di conformità sono comunicate al soggetto richiedente di cui al comma 3 entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda. 7. Alla procedura di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quanto previsto al comma 4, lettera a), soggiace altresì chiunque detenga le armi di cui all'articolo 1 iscritte nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo ed intende avvalersi della normativa contenuta nel presente regolamento.
Art. 3.
1. Sulle armi di cui all'articolo 1 devono essere impressi i segni
identificativi previsti dall'articolo 11, comma primo, della legge 18 aprile
1975, n. 110, fatta eccezione per il numero di iscrizione nel Catalogo
nazionale delle armi comuni da sparo.Immatricolazione
Art. 4.
1. Sulle armi di cui all'articolo 1 è apposto dal produttore o
dall'importatore, dopo la verifica di conformità, uno specifico punzone,
preventivamente depositato presso il Banco nazionale di prova, che ne
certifica l'energia cinetica entro il limite consentito; sulle armi con
separato punzone è apposto il numero della verifica di conformità attribuito
dal Dipartimento della pubblica sicurezza.Punzone di identificazione 2. I soggetti indicati all'articolo 2, comma 7, ivi compresi coloro che importano le armi per ragioni diverse dal commercio, devono chiedere l'apposizione dello specifico punzone da parte del Banco nazionale di prova.
Art. 5.
1. La fabbricazione e l'importazione delle armi di cui all'articolo 1 sono
soggette all'autorizzazione prevista dall'articolo 31 del regio decreto n.
773/1931. L'importazione è altresì soggetta al disposto di cui all'articolo
12, comma primo, della legge n. 110/1975.Fabbricazione ed importazione 2. Le domande dirette ad ottenere l'autorizzazione per fabbricare od importare devono contenere le indicazioni stabilite dall'articolo 46 del regio decreto n. 635/1940.
Art. 6.
1. Chiunque intende esportare le armi di cui all'articolo 1 deve darne
preventivo avviso scritto al questore della provincia da cui le armi sono
spedite.Esportazione 2. L'avviso deve contenere l'indicazione del marchio o sigla, modello, calibro, matricola e numero delle armi oggetto dell'esportazione. 3. Per la sola matricola è possibile effettuare l'avviso all'atto della spedizione. 4. Del ricevimento dell'avviso di cui ai commi 2 e 3 viene rilasciata ricevuta. 5. Se entro dieci giorni dal ricevimento dell'avviso di cui al comma 2 non intervengono provvedimenti dell'Autorità di pubblica sicurezza l'esportazione si intende autorizzata.
Art. 7.
1. La cessione per ragioni di commercio delle armi di cui all'articolo 1 è
consentita a coloro che sono titolari dell'autorizzazione di polizia per il
commercio di armi, prevista dall'articolo 31 del regio decreto n. 773/1931.Cessione 2. I commercianti di armi provvedono all'annotazione nel registro delle operazioni giornaliere di cui all'articolo 35 del regio decreto n. 773/1931, con le modalità previste dall'articolo 54 del regio decreto n. 635/1940, dei seguenti elementi: data dell'operazione, persona o ditta con la quale l'operazione è compiuta, specie, contrassegni e quantità delle armi acquistate o vendute e modalità con le quali l'acquirente ha dimostrato la propria identità personale. 3. Le armi di cui all'articolo 1 possono essere acquistate da soggetti maggiorenni muniti di valido documento di riconoscimento. 4. Sono consentiti la cessione ed il comodato delle armi di cui all'articolo 1, purché avvengano con scrittura privata tra soggetti maggiorenni. Non è necessaria la scrittura privata nel comodato a termine di durata non superiore a quarantotto ore. 5. La vendita per corrispondenza è regolata dal disposto dell'articolo 17 della legge n. 110/1975. 6. La vendita nelle aste pubbliche è consentita nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4. 7. È fatto divieto dell'affidamento a minori delle armi di cui all'articolo 1.
Art. 8.
1. La detenzione delle armi di cui all'articolo 1 non è sottoposta
all'obbligo di denuncia previsto dall'articolo 38 del regio decreto n.
773/1931. Per tali armi non si applicano i limiti alla detenzione previsti per
le armi comuni da sparo dall'articolo 10, comma sesto, della legge n.
110/1975.Detenzione
Art. 9.
1. Il porto delle armi di cui all'articolo 1 non è sottoposto ad
autorizzazione dell'Autorità di pubblica sicurezza.Porto 2. Le armi di cui al comma 1 non possono essere portate fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa senza giustificato motivo. Non possono, inoltre, essere portate in riunioni pubbliche. 3. L'utilizzo delle armi di cui al comma 1 è consentito esclusivamente a maggiori di età o minori assistiti da soggetti maggiorenni, fatta salva la deroga per il tiro a segno nazionale, in poligoni o luoghi privati non aperti al pubblico.
Art. 10.
1. Il trasporto delle armi di cui all'articolo 1 deve essere effettuato usando
la massima diligenza.Trasporto 2. Le armi devono essere trasportate scariche, inserite in custodia.
Art. 11.
Le parti delle armi di cui all'articolo 1 non si considerano parti di arma
comune da sparo.Parti d'arma
Art. 12.
Le repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo di modello e/o
tipologia anteriore al 1890 utilizzano per il funzionamento a fuoco
munizionamento costituito da polvere nera, od equivalente, palla o pallini di
piombo, che vengono introdotti singolarmente nella canna dalla volata o dalla
parte anteriore della camera di scoppio; esse sono dotate di un sistema di
accensione a miccia e/o a pietra e/o a capsula e sono portatili.Definizione
Art. 13.
1. Alle armi di cui all'articolo 12 si applicano le disposizioni dell'articolo
11 della legge n. 110/1975, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e
sesto, fatta eccezione del riferimento all'iscrizione nel Catalogo nazionale
delle armi comuni da sparo, salvo quanto previsto dal successivo comma 3.Immatricolazione e verifica di funzionamento 2. Il Banco nazionale di prova oltre agli adempimenti di cui all'articolo 11 della legge n. 110/1975, verifica che il funzionamento delle armi di cui al comma 1 sia conforme alle prescrizioni contenute nell'articolo 12; a tal fine, ove ritenuto necessario, può avvalersi della consulenza dell'esperto di cui all'articolo 32, comma nono, della legge n. 110/1975. 3. I prototipi delle armi di cui al comma 1 prodotte all'estero, sono sottoposti a cura dell'importatore alla verifica di funzionamento da parte del Banco nazionale di prova, prevista dal comma 2. È vietata l'importazione di armi non conformi al prototipo sottoposto a verifica del Banco nazionale di prova. 4. Le armi di cui al comma 1 non sono sottoposte a verifica di conformità da parte della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi.
Art. 14.
1. Il porto delle armi di cui all'articolo 12 è sottoposto alla normativa
vigente per le armi comuni da sparo.Porto
Art. 15.
1. Per quanto non previsto nel presente titolo, trovano applicazione le
disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7, 8, 10 e 11.Disposizioni applicabili
Titolo III
Infrazioni al regolamento Art. 16. Sanzioni
1. La violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta alla
sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 1.000.000 a L.
6.000.000. ______________________________________
IL CARICATORE E' PARTE DI ARMA Cassazione Sezione 1 ; sentenza 05857 del 12-02-2001 (udienza del 7-12- 200); RV.218080 Ai fini della disciplina sanzionaria di cui alla legge 2 ottobre 1967 n. 895, modificata con legge 14 ottobre 1974 n. 497, debbono intendersi per "parti di arma" ,non solo quelle strettamente necessarie a rendere l'arma atta allo sparo, ma anche quelle che contribuiscono a renderla più pericolosa per volume o rapidità di fuoco. Fra le dette parti deve quindi farsi rientrare anche il caricatore, nulla rilevando in contrario che esso non figuri tra quelle che la direttiva n. 477/91 del consiglio delle comunità europee definisce "parti essenziali dell'arma" (indicandole per le armi da fuoco, nel meccanismo di chiusura, nella camera e nella canna), atteso che la detta definizione è funzionale soltanto ai fini della classificazione di ogni arma o parte di essa in una delle quattro categorie previste dalla stessa direttiva (armi vietate, armi soggette ad autorizzazione, armi soggette a dichiarazione, altre armi non rientranti nelle categorie precedenti e pertanto non soggette a obblighi). Nota: Va ricordato che è necessario denunciare tutti i caricatori supplementari onde evitare di essere incriminati per possesso illegale di parti di arma. Ovviamente il primo caricatore in dotazione essendo considerato parte integrante dell'arma non va denunciato.
______________________________________ Reintegro munizioni e polveri - Non occorre denunziare le munizioni acquistate per reintegrare la scorta di quelle consumate Cassazione Sezione 1 ; sentenza 20234 del 18/05/2001 (udienza 10/04/2001) RV. 218908 In materia di sicurezza pubblica, l’obbligo della denunzia previsto dall’art. 38 R.D. n. 773 del 1931 riguarda la detenzione e non l’acquisto delle munizioni, con la conseguenza che non è riconducibile nell’ambito della norma incriminatrice il fatto di chi reintegri la scorta di munizioni, consumate durante una esercitazione di tiro, senza denunziare il nuovo acquisto, ma non superando il numero di munizioni detenute e già denunziate precedentemente. Nota: La decisione della cassazione ha ribadito quanto già espresso dalla legge: cioè devono essere denunziate le munizioni detenute e non tutte quelle acquistate perché quello che interessa sapere è il numero di munizioni che si trovano in un dato luogo (es. casa di una certa persona) in un dato momento e non quante ne sono state acquistate e poi sparate. Pertanto le richieste, di denunziare ogni acquisto a reintegro delle scorte già denunziate, sono da ritenersi del tutto illegittime anche perché l'ordinamento giuridico non prescrive alcuna sanzione nel caso in cui un soggetto abbia meno cartucce di quelle denunziate. Le uniche cartucce che devono essere denunciate sono quelle che, acquistate, vanno a modificare in aumento il quantitativo risultante nella denuncia che comunque non può essere superiore a quanto stabilito dalla normativa (200 cartucce per pistola e 1500 cartucce per fucile).
______________________________________ Non si deve denunciare il consumo di munizioni - sentenza n° 1327 emessa dalla I sezione penale della Cassazione il 4 febbraio 1994:
______________________________________ Cessione di armi "mortis causa" - Quesito - Ministero
dell'Interno Colui il quale eredita armi comuni da sparo,detenute legittimamente dal 'de cuius' é tenuto solo a denunciarne il possesso a suo nome, ai sensi dell'art. 38 TULPS. Nota: La Risposta del ministero degli interni chiarisce che chi riceve armi in eredità non è tenuto ad essere in possesso di un porto d'armi e nemmeno di nulla osta per l'acquisto di armi, ma deve semplicemente denunciarne il possesso (art 38 TULPS)
______________________________________ Estensione nunero di cartucce detenibili - Quesito - Il ministero degli Interni ha risposto a un quesito posto
dall'Ufficio territoriale del governo (ex prefettura) di Udine, in merito al
rilascio di un'autorizzazione per la detenzione di munizioni in numero superiore
a quanto previsto dall'articolo 97 del regolamento di esecuzione al Tulps, la
circolare è importante perché consente di richiedere l'autorizzazione alla
detenzione di fino a 1.500 cartucce per pistola senza dover predisporre
particolari locali. Ecco il testo integrale:
______________________________________ Legge 157/92 NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO Articolo 1 Fauna selvatica
Articolo 2 Oggetto della tutela 1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie: a) mammiferi: lupo (Canis lupus), sciacallo dorato (Canis aureus), orso (Ursus arctos), martora (Martes martes), puzzola (Mustela putorius), lontra (Lutra lutra), gatto selvatico (Felis sylvestris), lince (Lynx lynx), foca monaca (Monachus monachus), tutte le specie di cetacei (Cetacea), cervo sardo (Cervus elaphus corsicanus), camoscio d'Abruzzo (Rupicapra pyrenaica); b) uccelli: marangone minore (Phalacrocorax pigmeus), marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis), tutte le specie di pellicani (Pelecanidae), tarabuso (Botaurus stellaris), tutte le specie di cicogne (Ciconiidae), spatola (Platalea leucorodia), mignattaio (Plegadis falcinellus), fenicottero (Phoenicopterus ruber), cigno reale (Cygnus olor), cigno selvatico (Cygnus cygnus), volpoca (Tadorna tadorna), fistione turco (Netta rufina), gobbo rugginoso (Oxyura leucocephala), tutte le specie di rapaci diurni (Accipitriformes e falconiformes), pollo sultano (Porphyrio porphyrio), otarda (Otis tarda), gallina prataiola (Tetrax tetrax), gru (Grus grus), piviere tortolino (Eudromias morinellus), avocetta (Recurvirostra avosetta), cavaliere d'Italia, (Himantopus himantopus), occhione (Burhinus oedicnemus), pernice di mare (Glareola pratincola), gabbiano corso (Larus audouinii), gabbiano corallino (Larus melanocephalus), gabbiano roseo (Larus genei), sterna zampenere (Gelochelidon nilotica), sterna maggiore (Sterna caspia), tutte le specie di rapaci notturni (Strigiformes), ghiandaia marina (Coracias garrulus), tutte le specie di picchi (Picidae), gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax); c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione. 2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole. 3. Il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, è affidato al Ministro dei trasporti. Articolo 3 Divieto di uccellagione 1. È vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati. Articolo 4 Cattura temporanea e inanellamento 1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati. 2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica; tale attività funge da schema nazionale di inanellamento in seno all'Unione europea per l'inanellamento (EURING). L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; l'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento del relativo esame finale. 3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività. 4. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; storno; merlo; passero; passera mattugia; pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati. 5. È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto nazionale per la fauna selvatica o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto Istituto. 6. Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà. Articolo 5 Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi 1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, emanano norme per regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami. 2. Le regioni emanano altresì norme relative alla costituzione e gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all'articolo 4, comma 4, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera b), la detenzione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di dieci unità. 3. Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi, che le province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990. 4. L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990. Ove si realizzi una possibile capienza, l'autorizzazione può essere richiesta dagli ultrasessantenni nel rispetto delle priorità definite dalle norme regionali. 5. Non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12, comma 5, gli appostamenni per la caccia agli ungulati e ai colombacci e gli appostamenti di cui all'articolo 14, comma 12. 6. L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b). Oltre al titolare; possono accedere all'appostamento fisso le persone autorizzate dal titolare medesimo. 7. È vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia. 8. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione all'ente competente del richiamo morto da sostituire. 9. È vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria. Articolo 6 Tassidermia 1. Le regioni, sulla base di apposito regolamento, disciplinano l'attività di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei. 2. I tassidermisti autorizzati devono segnalare all'autorità competente le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia della specie in questione. 3. L'inadempienza alle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dell'autorizzazione a svolgere l'attività di tassidermista, oltre alle sanzioni previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio. 4. Le regioni provvedono ad emanare, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento atto a disciplinare l'attività di tassidermia ed imbalsamazione di cui al comma 1. Articolo 7 Istituto nazionale per la fauna selvatica 1. L'Istituto nazionale di biologia della selvaggina di cui all'articolo 35 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (6), dalla data di entrata in vigore della presente legge assume la denominazione di Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) ed opera quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le regioni e le province. 2. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica, con sede centrale in Ozzano dell'Emilia (Bologna), è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con le regioni, definisce nelle norme regolamentari dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica l'istituzione di unità operative tecniche consultive decentrate che forniscono alle regioni supporto per la predisposizione dei piani regionali. 3. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica ha il compito di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, di studiarne lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali, di elaborare progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di effettuare e di coordinare l'attività di inanellamento a scopo scientifico sull'intero territorio italiano, di collaborare con gli organismi stranieri ed in particolare con quelli dei Paesi della Comunità economica europea aventi analoghi compiti e finalità, di collaborare con le università e gli altri organismi di ricerca nazionali, di controllare e valutare gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome, di esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome. 4. Presso l'Istituto nazionale per la fauna selvatica sono istituiti una scuola di specializzazione post-universitaria sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica e corsi di preparazione professionale per la gestione della fauna selvatica per tecnici diplomati. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge una commissione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, composta da un rappresentante del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante del Ministro dell'ambiente, da un rappresentante del Ministro della sanità e dal direttore generale dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare lo statuto e la pianta organica dell'Istituto ai nuovi compiti previsti dal presente articolo e li sottopone al Presidente del Consiglio dei ministri, che li approva con proprio decreto. 5. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica provvede direttamente alle attività di cui all'articolo 4. 6. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica è rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi attivi e passivi aventi l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali. Articolo 8 Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale 1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) composto da tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'ambiente, da tre rappresentanti delle regioni nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da tre rappresentanti delle province nominati dall'Unione delle province d'Italia, dal direttore dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, da un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, da un rappresentante del Club alpino italiano. 2. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale è costituito, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base delle designazioni delle organizzazioni ed associazioni di cui al comma 1 ed è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un suo delegato. 3. Al Comitato sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della presente legge. 4. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale viene rinnovato ogni cinque anni. Articolo 9 Funzioni amministrative 1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10 e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali. Alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano nel rispetto della presente legge. 2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti. Articolo 10 Piani faunistico-venatori 1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio. 2. Le regioni e le province, con le modalità previste nei commi 7 e 10, realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio. 3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sè stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni. 4. Il territorio di protezione di cui al comma 3 comprende anche i territori di cui al comma 8, lettere a), b), e c). Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole. 5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale. 6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14. 7. Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale le province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, piani faunistico-venatori. Le province predispongono altresì piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonché piani di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali e in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e sentite le organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale tramite le loro strutture regionali. 8. I piani faunistico-venatori di cui al comma 7 comprendono: a) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica; b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio; c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone; d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate; e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati; f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b), e c); g) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b); h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi. 9. Ogni zona dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, esenti da tasse, secondo le disposizioni impartite dalle regioni, apposte a cura dell'ente, associazione o privato che sia preposto o incaricato della gestione della singola zona. 10. Le regioni attuano la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali di cui al comma 7 secondo criteri dei quali l'Istituto nazionale per la fauna selvatica garantisce la omogeneità e la congruenza a norma del comma 11, nonché con l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle province dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 11. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica trasmette al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente il primo documento orientativo circa i criteri di omogeneità e congruenza che orienteranno la pianificazione faunistico-venatoria. I Ministri, d'intesa, trasmettono alle regioni con proprie osservazioni i criteri della programmazione, che deve essere basata anche sulla conoscenza delle risorse e della consistenza faunistica, da conseguirsi anche mediante modalità omogenee di rilevazione e di censimento. 12. Il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale. 13. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato al comma 8, lettere a), b) e c), deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati. 14. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentanta opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita. 15. Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione. 16. Le regioni, in via eccezionale, ed in vista di particolari necessità ambientali, possono disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, nonché l'attuazione dei piani di miglioramento ambientale di cui al comma 7. 17. Nelle zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria. Le regioni possono destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria. Articolo 11 Zona faunistica delle Alpi 1. Agli effetti della presente legge il territorio delle Alpi, individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato zona faunistica a sè stante. 2. Le regioni interessate, entro i limiti territoriali di cui al comma 1, emanano, nel rispetto dei principi generali della presente legge e degli accordi internazionali, norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinare l'attività venatoria, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali. 3. Al fine di ripristinare l'integrità del biotopo animale, nei territori ove sia esclusivamente presente la tipica fauna alpina è consentita la immissione di specie autoctone previo parere favorevole dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. 4. Le regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini, d'intesa con le regioni a statuto speciale e con le province autonome di Trento e di Bolzano, determinano i confini della zona faunistica delle Alpi con l'apposizione di tabelle esenti da tasse. Articolo 12 Esercizio dell'attività venatoria 1. L'attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge. 2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13. 3. È considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla. 4. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore. 5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio stesso può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme: a) vagante in zona Alpi; b) da appostamento fisso; c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata. 6. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata. 7. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'articolo 10, comma 8, lettera d). 8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito di licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di cui lire 750 milioni per ogni persona danneggiata e lire 250 milioni per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di lire 100 milioni per morte o invalidità permanente. 9. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, provvede ogni quattro anni, con proprio decreto, ad aggiornare i massimali suddetti. 10. In caso di sinistro colui che ha subito il danno può procedere ad azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione presso la quale colui che ha causato il danno ha contratto la relativa polizza. 11. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità su tutto il territorio nazionale e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle norme di cui alla presente legge e delle norme emanate dalle regioni. 12. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, ove sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonché le forme di cui al comma 5 e gli ambiti territoriali di caccia ove è consentita l'attività venatoria. Per l'esercizio della caccia in regioni diverse da quella di residenza è necessario che, a cura di quest'ultima, vengano apposte sul predetto tesserino le indicazioni sopramenzionate. Articolo 13 Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria 1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40. 2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco. 3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia. 4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo. 5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo. 6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie (Nota 1). Articolo 14 Gestione programmata della caccia 1. Le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province interessate, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali. 2. Le regioni tra loro confinanti, per esigenze motivate, possono, altresì, individuare ambiti territoriali di caccia interessanti anche due o più province contigue. 3. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale (Nota 2). 4. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce altresì l'indice di densità venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che è organizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio regionale compreso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi(Nota 2). 5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può aver accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione. 6. Entro il 30 novembre 1993 i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell'articolo 12. Entro il 31 dicembre 1993 le province trasmettono i relativi dati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 7. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica alle regioni e alle province gli indici di densità minima di cui ai commi 3 e 4. Nei successivi novanta giorni le regioni approvano e pubblicano il piano faunistico-venatorio e il regolamento di attuazione, che non può prevedere indici di densità venatoria inferiori a quelli stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio deve prevedere, tra l'altro, le modalità di prima costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi. Le regioni provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità quinquennale. 8. È facoltà degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, con delibera motivata, di ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione, purché si siano accertate, anche mediante censimenti, modificazioni positive della popolazione faunistica e siano stabiliti con legge regionale i criteri di priorità per l'ammissibilità ai sensi del presente comma. 9. Le regioni stabiliscono con legge le forme di partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione, per finalità faunistico-venatorie, dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini ed, inoltre, sentiti i relativi organi, definiscono il numero dei cacciatori non residenti ammissibili e ne regolamentano l'accesso. 10. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali. 11. Negli ambiti territoriali di caccia l'organismo di gestione promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma agli interventi per il miglioramento degli habitat, provvede all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per: a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988; il ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione; b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori; c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica. 12. Le province autorizzano la costituzione ed il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio. Per gli appostamenti che importino preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, è necessario il consenso del proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno privato. Agli appostamenti fissi, costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, per la durata che sarà definita dalle norme regionali, non è applicabile l'articolo 10, comma 8, lettera h). 13. L'appostamento temporaneo è inteso come caccia vagante ed è consentito a condizione che non si produca modifica di sito. 14. L'organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia provvede, altresì, all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonché alla erogazione di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi. 15. In caso di inerzia delle regioni negli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente, assegna ad esse il termine di novanta giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei ministri provvede in via sostitutiva, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente. 16. A partire dalla stagione venatoria 1995-1996 i calendari venatori delle province devono indicare le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito. 17. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base alle loro competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti ed ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e nel rispetto dei principi della presente legge, provvedono alla pianificazione faunistico-venatoria, alla suddivisione territoriale, alla determinazione della densità venatoria, nonché alla regolamentazione per l'esercizio di caccia nel territorio di competenza. Articolo 15 Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia 1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia, è dovuto ai proprietari o conduttori un contributo da determinarsi a cura della amministrazione regionale in relazione alla estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente. 2. All'onere derivante dalla erogazione del contributo di cui al comma 1, si provvede con il gettito derivante dalla istituzione delle tasse di concessione regionale di cui all'articolo 23. 3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio, al presidente della giunta regionale richiesta motivata che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla stessa è esaminata entro sessanta giorni. 4. La richiesta è accolta se non ostacola l'attu |